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Annullate le disposizioni del DM 112/22 che limitavano l’assegnazione delle supplenze ai soli docenti inseriti in graduatoria senza riserva

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Doppia decisione positiva a favore di docenti abilitati all’estero e non individuati quali destinatari di incarichi a tempo determinato

La “riserva” non è vincolante per i docenti abilitati all’estero e il titolo conseguito presso Università di Stati UE dà pieno diritto ad essere individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato: così hanno stabilito i Tribunali di Catanzaro e Crotone che hanno accolto i ricorsi presentati da docenti abilitati all’estero assistiti dagli avvocati Bongarzone e Zinzi dello studio B&Z di ricorsiscuola.it

Le pronunce favorevoli, rappresentano un importante passo in avanti nella tutela degli abilitati all’estero: ma non solo già nel 2021 e come ribadito recentemente da numerosi Tar e Giudici del Lavoro https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-tar-lazio-illeggittima-esclusione-gps-elenchi-aggiutivi-abilitati-estero/ era illegittima l’esclusione degli abilitati all’estero dalla prima fascia Gps ma anche nel 2019 i Tribunali hanno stabilito circa l’illegittima stipula di contratti a tempo indeterminato in favore dei docenti inseriti in graduatoria con riserva https://www.ricorsiscuola.it/abilitazione-romania-immissione-in-ruolo-con-retrodatazione-giuridica/ nonostante le decisioni negative del Tar Lazio, continuano ad arrivare pronunce favorevoli che ribadiscono come il diritto di ciascun docente incluso nelle GPS alla stipula dei contratti da prima fascia GPS.

In base a tali motivazioni i legali dello studio B&Z hanno incentrato ricorsi “ad hoc” in cui si ribadisce la motivazione di non esclusione “a priori” di tutti quegli insegnanti in attesa di giudizio. Unitamente ad altre precise motivazioni, gli avvocati di ricorsiscuola.it sono riusciti ad ottenere importanti sentenze a favore dei propri assistiti che potranno godere degli stessi diritti di tutti i presenti in GPS con la prima sentenza che annulla le disposizioni previste nel DM 112/22 https://www.ricorsiscuola.it/om-112-2022-vittoria-a-crotone-e-speranza-per-gli-abilitati-estero/ .

<È stata rimarcata l’inefficacia dell’Ordinanza ministeriale 112/22 rispetto alla validità dei titoli degli abilitati all’estero riconoscendone il diritto all’assunzione in servizio qualora fossero in posizione utile nelle graduatorie di riferimento – hanno chiarito dallo studio legale B&Z – di fatto, è stata ritenuta la “riserva” non vincolante per l’esclusione dalle convocazioni, Sarà il giudizio di merito a definire la validità del titolo acquisito all’estero ma in attesa delle pronunce dei Tribunali di riferimento i docenti con abilitazione estera possono concorrere parimenti con gli altri insegnanti inclusi nelle Graduatorie scolastiche. Ci aspettiamo che tali decisioni vengano utilizzate dai Tribunali quali precedenti per basare future sentenze positive>.

Chi può aderire al ricorso avverso le limitazioni previste dall’OM 112/22?

Al ricorso possono aderire i docenti abilitati all’estero che non sono stati convocati da graduatoria seppur in posizione utile.

È importante ottenere il riconoscimento del titolo estero?
È di fondamentale importanza iniziare il percorso sul riconoscimento del titolo estero mediante l’attivazione del ricorso sul Silenzio Inadempimento https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-silenzio-inadempimento/ per ottenere il riconoscimento del titolo estero anche ai fini dello scioglimento della riserva in graduatoria.

Se sei un precario puoi ottenere il riconoscimento del Bonus Docente

I docenti precari hanno diritto ad ottenere – alla pari rispetto ai docenti di ruolo – la carta docente pari ad euro 500.00. Il Ministero dell’Istruzione, ancora una volta, offre un trattamento differenziato a scapito dei docenti precari, non corrispondendo il bonus docente.

Per aderire al ricorso BONUS DOCENTE: https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-carta-docente-2022/

Se hai svolto anche supplenze brevi e saltuarie o contratti cd covid puoi recuperare oltre 174 euro mensili:

Il Ministero, ancora una volta, offre un trattamento differenziato contro i precari, non versando loro la RDP (retribuzione professionale docenti) ed il compenso individuale accessorio che spettante anche ai precari con supplenze brevi. Ed infatti, illegittimamente, il Miur corrisponde la retribuzione professionale docenti (RPD) ai soli docenti di ruolo e ai docenti con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto).

Per aderire: https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-retribuzione-professionale-dei-docenti-rpd/

Per info puoi contattarci tramite email all’indirizzo [email protected] ovvero via whatsapp o telefonicamente al numero 350 523 2808

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