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Assegniste di ricerca: l’integrazione dell’indennità di maternità richiede l’Uniemens

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La cosiddetta riforma dell’Università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha abrogato l’art. 51, c. 6. della legge n. 449/1997 che istituiva gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca erogati da università ed altre istituzioni di ricerca e, tra l’altro, li assoggettava alla contribuzione nella Gestione separata Inps.
In particolare, al comma 6 dell’art. 22, la suddetta Legge ha precisato che “nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca”.
A tale proposito l’Inps, con la circolare n. 165 del 28/12/2011, ha chiarito che le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno normalmente erogato, hanno natura di corrispettivo e, come tale, sono soggette alla contribuzione alla Gestione separata.
Ne consegue che l’Università, al momento dell’erogazione dell’integrazione, dovrà procedere ad effettuare il versamento tramite F24 e ad inviare il corrispondente Uniemens.
La scadenza per il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 è fissata al 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili. Per lo stesso periodo dovrà essere inviato un Uniemens indicando nel “mese di competenza” l’ultimo mese di pagamento dell’integrazione (ad esempio maggio) e nel “periodo di attività” dovrà essere indicato il periodo di riferimento in cui sono avvenuti i pagamenti dell’integrazione (ad esempio 1/1/2011 – 31/5/2011). Il versamento con F24 deve riportare lo stesso mese di competenza indicato nell’Uniemens.
A partire dalle integrazioni erogate nel mese di gennaio 2012, invece, l’invio degli Uniemens e i relativi versamenti dovrà essere effettuato alle normali scadenze (il 16 del mese successivo a quello di riferimento).