Oggi, alle ore 13, sono scaduti i termini per presentare domanda di iscrizione ai percorsi INDIRE per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
Con Decreto n. 16345 del 20 marzo 2026 è stata disposta l’approvazione della graduatoria relativa a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia.
Sono considerati ammessi con riserva ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in
graduatoria.
Su tutti gli ammessi saranno effettuati, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie gli opportuni controlli pena la decadenza dalla graduatoria medesima.
Tutti i corsisti ammessi devono provvedere entro 5 giorni al versamento della quota stabilita.
Per i candidati che accederanno al percorso previsto dall’articolo 7 da 48 ECTS, il costo complessivo è leggermente più alto.
La quota di iscrizione è pari a 1.500 euro, più 16 euro di marca da bollo. Il pagamento è suddiviso in tre rate:
Diversa la situazione per il percorso da 36 ECTS, sempre previsto dall’articolo 7.
Il costo totale è pari a 900 euro, a cui si aggiungono 16 euro di marca da bollo. Anche in questo caso il pagamento è rateizzato:
Le FAQ chiariscono anche un aspetto importante per i corsisti: non è possibile modificare il piano di pagamento.
Le tre rate stabilite dal bando rappresentano l’unica modalità prevista e non è consentita una dilazione diversa rispetto a quella indicata.
Sono previste agevolazioni economiche per alcune categorie di candidati.
I docenti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992 oppure con invalidità pari o superiore al 66% sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al corso.
Rimangono comunque da versare:
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza e in assenza di ulteriori scorrimenti, il candidato può verificare eventuali posti residui presso altre istituzioni. Una possibilità che lascia aperta una seconda opportunità, anche se non garantita.
In proposito, si vedano i bandi pubblicati dagli Atenei autorizzati e le relative scadenze.