La normativa italiana, negli anni, ha avuto come obiettivo quello di garantire agli alunni disabili, con gravità certificata, il diritto all’educazione e all’istruzione, in questo senso la legge quadro n° 104/92 dispone l’obbligo di assicurare quei servizi necessari affinché ogni alunno disabile possa crescere nel migliore dei modi come persona e cittadino in grado di poter esercitare i propri diritti e i propri doveri.
A tal fine, facendo espresso riferimento alla sentenza n° 7102 del 2025 del TAR Campania, le ore di sostegno indicate dal PEI non devono essere ridotte né per vincoli economici o organizzativi, ma garantite, nella misura in cui devono essere rispondenti alle reali esigenze dell’alunno.
La sentenza n. 7102/2025 della II sezione del TAR Campania rappresenta una decisione articolata e sistematica in merito al diritto al sostegno scolastico. La sentenza nell’accogliere il ricorso dei genitori di un alunno disabile grave, ha il merito non solo di ricostruire organicamente il quadro costituzionale e legislativo dell’inclusione scolastica con cui individua responsabilità, obblighi e limiti dell’azione amministrativa, ma soprattutto riconosce il diritto dei soggetti disabili ad avere un numero di ore adeguato alle esigenze specifiche di ognuno di loro.
Dall’analisi del quadro costituzionale e legislativo effettuato, la sentenza afferma con forza che: il diritto al sostegno è costituzionalmente garantito dagli articoli 3 (uguaglianza sostanziale), 32 (diritto alla salute), 34 (diritto all’istruzione) e 38 (tutela della disabilità) diritti che trovano conferma:
La mancata assegnazione di ore adeguate al bisogno dell’alunno disabile grave, è sempre imputabile a cattiva organizzazione amministrativa. Fermo restante che detto diritto può essere limitato solo ed esclusivamente da motivazioni tecniche e pedagogiche. Mai da ragioni economiche o di organico.
Nell’attribuzione delle ore ai soggetti disabili, secondo il nuovo sistema introdotto dal decreto 62 del 2024, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) nel proporre le ore necessarie di sostegno all’alunno disabile, sulla base del profilo di funzionamento, deve tenere nel debito conto le necessità dell’alunno al fine di promuovere un approccio formativo, educativo e istruttivo quanto più rispondente alle sue esigenze reali secondo quanto indicato nel PEI.
In questo senso non esiste automatismo tra gravità della disabilità e ore di sostegno, nella misura in cui il GLO, non più organismo burocratico ma decisionale, ha il dovere di ricercare i criteri generali nel bisogno reale del soggetto disabile e non nella diagnosi.
Alla luce di quanto si evince dalla sentenza del TAR e dall’analisi delle disposizioni legislative il dirigente scolastico ha l’obbligo giuridico di richiedere i posti in deroga senza adeguarsi all’organico di diritto, ciò discende dalla disposizione sancita dall’art. 10 del decreto 66 del 2017 che disciplina le modalità per la richiesta delle ore di sostegno per gli alunni disabili
Gli USR hanno il compito di adeguare l’organico alle richieste dei dirigenti se motivate da esigenze pedagogiche, metodologiche rispondenti alle esigenze dei singoli alunni disabili.