Il docente di sostegno non è certo un tappabuchi o un docente da utilizzare al bisogno per coprire docenti assenti o per sostituire i docenti curricolari nella propria classe e in presenza dell’alunno con disabilità. Molto spesso l’utilizzo del docente di sostegno non tiene conto delle disposizioni legislative e di normativa scolastica e il suo impiego è, usualmente e ripetutamente, illegittimo.
L’art.13, comma 6 della legge 104/92, non lascia alcun dubbio sul ruolo effettivo del docente di sostegno all’interno delle classi. Tale norma legislativa specifica: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Appare evidente, per come disposto dalla legge 104/92, che il docente di sostegno è a tutti gli effetti contitolare della classe e partecipa alla valutazione di tutti gli alunni, avendo un ruolo attivo nello svolgimento della didattica durante le ore di lezione.
La compresenza dei docenti di sostegno nelle ore curricolari di lezione è di fatto garantita e assicurata dall’art. 40, comma 1 della legge 449, nella parte in cui è scritto: “In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Poi la compresenza è effettivamente garantita dal dirigente scolastico che sulla base della proposta formulata dal G.L.O. per l’inclusione, stabilisce, coerentemente con quanto disposto dal PEI, attraverso un orario scolastico volto ad integrare e includere lo studente con disabilità all’interno del gruppo classe.
L’importanza della compesenza del docente di sostegno durante le ore di lezione è di fatto avvoalorata anche dal Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il Ministero con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 ha specificato che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
Dalle suddette linee guida emerge che quando, in modo ripetuto ed usuale, il docente di sostegno viene utilizzato per fare supplenze in altre classi, lascando solo l’alunno disabile a cui è stato assegnato, o quando il docente di sostegno deve restare solo in classe a gestire l’intera classe con presente anche l’alunno con disabilità, allora, non solo si riduce l’efficacia del progetto di integrazione, ma addirittura si svilisce la professionalità del ruolo del docente di sostegno.
In una classe in cui c’è un alunno con disabilità, a cui è stato assegnato il docente di sostegno, bisogna prevedere un orario scolastico che consideri la compresenza del docente della disciplina e il docente di sostegno. Da quell’orario non è lecito derogare spostando il docente di sostegno in altre classi per fare supplenze, oppure incaricare il docente di sostegno a fare supplenza, nella stessa sua classe, per l’assenza del docente della disciplina. A tal proposito c’è anche la nota Miur n.9839 dell’8 novembre 2010, in cui viene specificato che con l’alunno con disabilità, oltre il docente curricolare, deve essere contemporaneamente seguito didatticamente dal docente di sostegno, così come disposto dall’orario scolastico. Nella suddetta nota si fanno esempi espliciti di come provvedere alla sostituzione del personale docente assente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dal comma 5 e 6 dell’art. 28 del CCNL scuola 2006/2009 (confermati nel CCNL scuola 2016-2018), e, in subordine, mediante l’attribuzione ai docenti della scuola, su base volontaria, di ore eccedenti.