Un bambino di 9 anni è caduto oggi, 24 febbraio, da un terrazzino all’interno di una scuola della provincia di Savona. Il piccolo, come riporta La Repubblica, avrebbe fatto un volo di quattro metri.
Il ragazzino è stato portato in codice rosso all’ospedale ed è possibile un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova. E’ in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.
Come riporta Ansa, secondo le prime informazioni, il ragazzino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d’altezza, quando questa ha ceduto. Immediato l’allarme: sul posto oltre all’ambulanza e all’automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.
Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.
Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).
La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:
Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.
Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:
Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.