Una bocciatura priva di idonea motivazione, decisa senza un’adeguata valutazione del profilo globale dello studente e in violazione dei principi di trasparenza, è stata annullata dai giudici amministrativi. È quanto stabilito dal TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) nella sentenza n. 14763/2026, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto ad un Liceo Classico di Roma.
La vicenda trae origine dal giudizio di non ammissione alla classe III adottato a metà luglio dal Consiglio di classe, a seguito degli esami di recupero del debito formativo in matematica e scienze naturali. Tuttavia, dagli atti di causa è emerso un quadro valutativo contraddittorio: lo studente, pur affrontando un percorso psicoterapeutico e comprovate difficoltà personali, ha dimostrato un talento spiccato nelle discipline di indirizzo, essendosi classificato primo al certamen interno di lingua greca e secondo in quello di latina.
Inoltre, sebbene nelle materie scientifiche sussistessero delle criticità, i debiti formativi contratti nel primo trimestre risultavano formalmente recuperati con il conseguimento della piena sufficienza già tra febbraio e marzo 2026.
Nel giudizio finale, approvato a maggioranza con 6 voti favorevoli e 3 contrari, i docenti hanno motivato la bocciatura adducendo genericamente “gravi carenze pregresse non colmate” e definendo l’impegno dell’alunno “superficiale”.
I giudici del TAR hanno giudicato tale valutazione “poco consistente”, sottolineando come la scuola non abbia chiarito quali strategie abbia messo in atto per sostenere lo studente. L’istituto ha infatti organizzato corsi di recupero di appena 8 ore complessive svolte nell’arco di 15 giorni a luglio, in luogo della normale sessione estiva estesa fino al 31 agosto. Un’organizzazione che, secondo il Collegio giudicante, ha ridotto l’attività di sostegno a un mero adempimento formale, snaturandone la funzione preventiva e recuperatoria, particolarmente necessaria per un alunno con un profilo psicologico complesso.
La sentenza ha evidenziato anche gravi lacune nel rapporto scuola-famiglia. In risposta a una richiesta di accesso agli atti, la scuola ha dichiarato che “non risultano verbali nei quali si sia discussa la posizione dell’alunno“, confermando l’omessa valutazione preventiva in organo collegiale.
Inoltre, la tesi dell’amministrazione di aver garantito una costante informazione è stata smentita dai fatti: l’unica convocazione ufficiale risaliva a gennaio 2026. Nei successivi incontri di marzo, richiesti di propria iniziativa dalla madre, i docenti non solo non avevano prospettato alcun rischio di bocciatura, ma avevano rassicurato la famiglia sui miglioramenti del ragazzo, incoraggiandone persino la partecipazione alla gita scolastica.
Riconoscendo il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, il TAR ha annullato la pagella e i verbali di scrutinio. Ciononostante, per tutelare l’autonomia didattica dell’istituto, il Collegio non ha disposto l’ammissione diretta alla classe successiva.
È stata invece accolta la richiesta subordinata formulata dai genitori: lo studente potrà ripetere gli esami di recupero davanti a docenti diversi da quelli che hanno condotto le prove a luglio. Le nuove verifiche dovranno svolgersi entro un termine compreso tra 10 e 20 giorni dalla comunicazione della sentenza, in tempo utile per consentire l’eventuale iscrizione del ragazzo al nuovo anno scolastico.