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27.10.2026
Aggiornato alle 12:45

Bocciata alla Maturità, per il TAR la mancanza del PDP non salva la studentessa insufficiente in diverse materie

La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 1784/2026, ha respinto il ricorso presentato da una studentessa di un istituto di istruzione superiore. L’alunna, iscritta alla quinta classe dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Odontotecnico”, aveva impugnato la delibera dello scrutinio finale con cui il Consiglio di Classe ne aveva disposto la non ammissione all’Esame di Maturità. Il Giudice amministrativo ha confermato la legittimità del provvedimento scolastico, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Motivi del ricorso: assenza del PDP e presunto deficit di supporto

Nel ricorso, la studentessa lamentava la violazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. La difesa ha sostenuto che la scuola, pur essendo al corrente delle difficoltà dell’alunna fin dal mese di ottobre 2025 – quando i docenti avevano invitato la famiglia ad avviare una valutazione specialistica -, non avesse adottato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) provvisorio né garantito un impiego sistematico delle misure compensative durante le verifiche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

La risposta dei giudici: aiuti concreti e supporto tempestivo

I magistrati amministrativi hanno giudicato infondate le censure, rilevando come l’istituto scolastico non sia affatto rimasto inerte. Dagli atti emerge infatti che la scuola aveva individuato la fragilità della studentessa già all’inizio dell’anno scolastico, inserendola tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e predisponendo una specifica scheda di rilevazione. Il Consiglio di Classe ha concretamente attivato diversi interventi di supporto, consentendo l’uso di mappe concettuali e formulari, concedendo tempi aggiuntivi nelle prove scritte, programmando le interrogazioni e offrendo materiali semplificati e attività di recupero. Per il TAR, la sola mancata adozione formale di un PDP non determina automaticamente l’illegittimità del giudizio finale se lo studente ha comunque fruito di sostegni adeguati.

Prevalenza delle competenze sulle lacune formali e tardività dei certificati

La sentenza ha inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le eventuali mancanze formali dell’istituto nell’offrire ausili non possono incidere sulla valutazione di ammissione, la quale deve fondarsi unicamente sulla verifica delle competenze e delle conoscenze effettivamente acquisite dall’alunno. Nel caso in esame, il quadro generale evidenziava diffuse insufficienze nelle materie qualificanti dell’indirizzo di studi e un percorso scolastico pregresso già segnato da criticità, tra cui la ripetizione della terza classe e il mancato superamento dell’Esame di Stato nell’anno scolastico 2024/2025. Infine, il TAR ha evidenziato come la relazione sanitaria depositata dalla famiglia solo a maggio 2026 fosse troppo tardiva per consentire lo sviluppo e la verifica nel tempo di un diverso piano didattico. Poiché la decisione del Consiglio di Classe costituisce espressione di discrezionalità tecnica esente da palesi illogicità, la bocciatura è stata pienamente confermata.

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