Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) si è espresso sulla vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti la madre di uno studente iscritto alla classe seconda del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e le istituzioni scolastiche. La famiglia aveva impugnato l’esito della pagella del 31 agosto 2026, con la quale il Consiglio di Classe aveva decretato la non ammissione dell’alunno alla classe terza per il mancato superamento dell’insufficienza nella materia di Scienze integrate (Fisica). Con la sentenza n. 04839/2026, pubblicata il 28 ottobre 2026, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso in forma semplificata.
Nel ricorso presentato con l’assistenza legale, la madre ha contestato l’applicazione automatica della bocciatura. Secondo la tesi difensiva, il provvedimento di esclusione sarebbe risultato sproporzionato e immotivato, accusando la scuola di non aver esplicitato le ragioni per cui non fosse possibile consentire al ragazzo di colmare quell’unica insufficienza attraverso altre modalità, evitando così la ripetizione dell’intero anno scolastico.
La ricostruzione dei fatti riportata negli atti di causa mostra come il percorso del giovane avesse registrato delle criticità già al termine delle lezioni ordinarie. Nello scrutinio finale di giugno, infatti, il Consiglio di Classe aveva sospeso il giudizio a causa di tre insufficienze: Matematica, Scienze della Terra/Biologia e Fisica. Nonostante lo studente fosse riuscito a recuperare Matematica e Biologia durante le verifiche estive, nello scrutinio integrativo del 31 agosto 2026 è stata confermata l’insufficienza nella sola disciplina di Fisica.
Il TAR ha giudicato il ricorso del tutto infondato, richiamando l’articolo 4, comma 5, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. La normativa stabilisce che l’ammissione alla classe successiva è subordinata al conseguimento di un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia. In conformità con la giurisprudenza consolidata, i magistrati hanno ribadito che la presenza anche di una sola insufficienza è sufficiente a motivare legittimamente la non ammissione all’anno seguente.
Nella pronuncia, il Tribunale ha inoltre evidenziato che la mancata ammissione, per quanto possa essere percepita dallo studente come un atto punitivo, non ha carattere sanzionatorio. La decisione risponde invece a precise finalità educative e formative, volte ad accertare il mancato raggiungimento delle competenze necessarie e a permettere all’alunno di colmare le proprie lacune ripetendo l’anno scolastico.
All’esito della decisione, il Tribunale ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in 1.500,00 euro oltre agli accessori di legge.