Un rendimento complessivamente positivo, una valutazione in comportamento pari a otto decimi e il recupero di una precedente insufficienza in chimica non sono bastati a evitare la non ammissione alla classe successiva. È la storia di uno studente iscritto al biennio di un Istituto Tecnico di Bari per l’anno scolastico 2025/2026, la cui bocciatura è finita al centro di un contenzioso giudiziario promosso dai genitori di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
La carriera scolastica dell’alunno aveva evidenziato lacune in matematica e chimica già nel corso del primo quadrimestre, con valutazioni pari rispettivamente a quattro e cinque decimi. Se nel prosieguo dell’anno il debito in chimica era stato colmato, la situazione in matematica è rimasta critica, traducendosi in un voto finale di tre decimi allo scrutinio di giugno 2026. In quella sede, il Consiglio di classe ha disposto la sospensione del giudizio, assegnando allo studente un corso di recupero estivo di trenta ore per colmare le carenze su equazioni, polinomi e calcolo letterale.
Nonostante la frequenza di ventiquattro ore di lezione estive, la verifica di recupero sostenuta il 27 agosto 2026 si è conclusa con un esito gravemente insufficiente. Nella successiva seduta del 28 agosto, il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione dell’alunno, confermando in pagella il voto di tre decimi.
Di fronte alla decisione dell’istituto scolastico, i genitori del minore hanno presentato ricorso al TAR Puglia chiedendo l’annullamento del verbale di bocciatura e degli atti presupposti. Attraverso tre articolati motivi di impugnazione, la difesa della famiglia ha sostenuto la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e la valutazione scolastica, contestando sia la pertinenza della prova di recupero sia la motivazione della bocciatura.
In particolare, i genitori hanno evidenziato che la verifica estiva conteneva due quesiti basati su figure geometriche, ritenuti estranei al programma di recupero comunicato a giugno. Inoltre, hanno lamentato la presenza di una motivazione generica e “seriale” – analoga a quella stilata per altri studenti – giudicata sproporzionata rispetto a un quadro scolastico caratterizzato da voti positivi in tutte le altre discipline e da una condotta irreprensibile.
Con la sentenza n. 01144/2026 del 26 ottobre 2026, la Seconda Sezione del TAR Puglia ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo infondato e confermando la legittimità dell’operato della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nel merito della contestazione sulla prova d’esame, i giudici amministrativi hanno riscontrato che l’uso di contesti geometrici serviva in realtà a testare competenze algebriche di base, espressamente incluse nell’oggetto del debito formativo e già esercitate durante le lezioni estive. Ma l’elemento decisivo individuato dal Tribunale è di natura aritmetica: i due problemi di geometria valevano al massimo 2,2 punti su un totale di 9. L’alunno aveva ottenuto un punteggio complessivo di 1,1; anche attribuendogli per ipotesi il punteggio massimo su entrambi i quesiti contestati, la sua prova avrebbe raggiunto 3,3 punti, equivalenti a un voto di quattro decimi secondo la griglia dell’istituto. Pertanto, l’esito della verifica sarebbe rimasto comunque gravemente insufficiente.
Il passaggio centrale della pronuncia chiarisce i confini della valutazione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado. Richiamando il d.P.R. n. 122 del 2009, come aggiornato dal d.P.R. n. 135 del 2025, il TAR ha ricordato che l’ammissione alla classe successiva richiede necessariamente il conseguimento di un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, oltre a una valutazione del comportamento superiore a sei.
La presenza di voti positivi nelle restanti materie non obbliga il Consiglio di classe a promuovere l’alunno qualora persista un’insufficienza grave e non recuperata. La decisione di bocciare non costituisce una sanzione disciplinare, bensì un giudizio didattico di natura prognostica, volto ad accertare se lo studente possieda le competenze minime per affrontare il percorso di studi successivo. Trattandosi di un istituto tecnico, la padronanza della matematica è stata considerata dai docenti e dai giudici come un requisito essenziale e non surrogabile dal buon rendimento in altre aree.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che le valutazioni del Consiglio di classe costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o palesi violazioni procedurali, senza che il giudice possa sostituire il proprio giudizio a quello degli insegnanti. Anche le censure relative alla formulazione sintetica o condivisa delle motivazioni sono state respinte, evidenziando come la decisione fosse ancorata a dati concreti e all’unanimità dei docenti.