Una sola materia insufficiente, e proprio quella in cui si manifesta un disturbo riconosciuto: può bastare a negare la promozione? Per il Tar di Genova è illegittima la non ammissione, almeno non senza argomenti solidi. Con la sentenza 1243/2026 i giudici amministrativi ricordano alle scuole che i disturbi specifici dell’apprendimento richiedono un supplemento di attenzione al momento degli scrutini, e che un voto negativo non può essere letto in modo meccanico. Inoltre, la scuola deve spiegare in modo specifico perché non potrebbe recuperare negli anni successivi. Senza questa motivazione l’atto va annullato.
Come abbiamo già riportato, protagonista della vicenda è un’alunna con diagnosi di discalculia, che chiude l’anno con un’unica valutazione negativa, in matematica. A fine agosto il consiglio di classe decide di non ammetterla alla classe successiva. La famiglia si rivolge al tribunale, che in via cautelare, tenendo conto del rendimento complessivo della ragazza, le consente di proseguire con riserva. L’istituto si adegua, ma dopo le prove di recupero conferma la propria linea e la respinge una seconda volta. È su quest’ultimo provvedimento che si pronuncia il collegio ligure.
Secondo i giudici, giudicare con rigore proprio la disciplina in cui il disturbo emerge rischia di trasformare una caratteristica della persona in una colpa. La difficoltà con numeri e calcolo non dipende da scarsa applicazione e non si risolve studiando di più: richiede strumenti compensativi, un percorso didattico personalizzato e criteri di valutazione adeguati alla situazione. Il quattro in pagella, di conseguenza, non può essere trattato come lo stesso voto preso da un compagno privo di diagnosi. Prima di decidere, la scuola deve chiedersi che cosa quel risultato dica davvero sulle capacità dell’alunna.
La sentenza indica la strada a chi intende non ammettere. Bisogna documentare che le carenze siano serie e che non possano essere colmate negli anni successivi, oppure richiamare altre criticità concrete e verificabili. Non bastano la media dei voti né la presenza di un’insufficienza: le ragioni vanno esplicitate in modo da reggere al vaglio del giudice, ma anche al confronto con i genitori. Trascurare il piano personalizzato espone la delibera all’annullamento, con un costo che ricade sull’allievo, a rischio di perdere un intero anno scolastico.