Il successo formativo non è un automatismo, ma il risultato di un percorso che intreccia il supporto delle istituzioni scolastiche e l’impegno dell’alunno. Lo ha ribadito il TAR per il Lazio (Sezione Quarta Bis) con la sentenza n. 09246/2026, respingendo il ricorso presentato da uno studente di un Istituto Tecnico Industriale che era stato escluso dagli esami di Stato al termine dell’anno scolastico 2023/2024.
La vicenda ha origine nel giugno 2024, quando il Consiglio di Classe delibera la non ammissione del giovane, iscritto all’indirizzo tecnico, a causa di gravi e diffuse lacune in diverse materie. Lo studente, con DSA certificati, ha impugnato il provvedimento sostenendo che la scuola non avesse predisposto o applicato correttamente un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.).
Secondo la tesi difensiva del ricorrente, l’istituto avrebbe omesso di attivare i necessari interventi pedagogico-didattici e di recupero specifici per la sua condizione, limitandosi a misure generiche estese a tutta la classe. I genitori hanno inoltre lamentato una carenza di comunicazione, sostenendo di essere stati rassicurati dal Dirigente Scolastico circa il progresso del figlio, salvo poi trovarsi di fronte al diniego finale.
Tuttavia, le prove documentali depositate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno ribaltato la versione della famiglia. I giudici amministrativi hanno accertato che il PDP era stato regolarmente adottato sin dal 30 ottobre 2023 e prevedeva sia misure dispensative che strumenti compensativi.
Dagli atti è emerso che la scuola non solo aveva organizzato attività di recupero per le insufficienze già emerse nel primo trimestre, ma aveva anche monitorato costantemente l’alunno. La sentenza sottolinea come la valutazione finale non sia stata “avulsa dalla specifica situazione dell’alunno”, ma abbia tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso personalizzato.
Nonostante il supporto, il rendimento dello studente è rimasto critico. Il tabellone finale riportava infatti gravi insufficienze in materie d’indirizzo e fondamentali.
Il Collegio ha quindi confermato che i livelli di apprendimento finali erano “assai limitati”, rendendo legittima la decisione del Consiglio di Classe di non ammettere lo studente alla prova di Stato.
Il ricorso è stato dunque respinto, confermando che la presenza di una certificazione e di un PDP obbligano la scuola a fornire gli strumenti necessari, ma non garantiscono l’ammissione in assenza del raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. Il tribunale ha comunque deciso di compensare le spese di lite tra le parti, vista la delicatezza della materia trattata.