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Bocciatura per l’alunno che commette atti di violenza a scuola contro docenti e compagni?

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Il sondaggio de La Tecnica della Scuola sta provando a comprendere l’opinione dei lettori in merito agli atti di violenza che si verificano a scuola. Il tema nelle ultime settimane è divenuto centrale dato il numero molto alto di episodi che coinvolgono docenti e personale scolastico aggrediti da alunni e genitori.

Chi è violento viene bocciato

Al momento, per il 54,4% dei lettori intervenuti, gli alunni protagonisti di violenza dovrebbero essere automaticamente bocciati. Sappiamo che ogni tanto (di questi tempi molto raramente), gli alunni sono stati bocciati su decisioni collegiali per la condotta scorretta. Quindi, in questo caso, se gli alunni dovessero essere protagonisti, almeno in base a quanto riferiscono i lettori, tali alunni dovrebbero essere perentoriamente bocciati, a prescindere dal rendimento scolastico.

I dirigenti devono denunciare

Al momento però, una buona fetta di lettori crede che la misura urgente per contrastare il fenomeno sia quello della denuncia da parte del Ds: infatti, come riportato in precedenza, i lettori vorrebbero rendere “responsabile” il dirigente scolastico in caso di aggressioni a docenti.

Il docente è un pubblico ufficiale

Bisogna ricordare che il docente è un pubblico ufficiale e lo conferma l’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.