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Aggiornato il 07.02.2026
alle 14:53

Carta docente, in caso di servizio part time, il bonus spetta per intero?

E’ ciò che ci si chiede a seguito dell’ordinanza interlocutoria 1567/2026, recentemente pubblicata dalla Corte di Cassazione.

Il caso

Un docente precario con vari anni di servizio fino al termine delle attività didattiche si era rivolto alla Magistratura affinchè gli venisse riconosciuta – in condizioni di parità con il personale docente di ruolo- la carta docenti.

Il ricorso veniva accolto, ma successivamente la Corte d’Appello di Perugia riformava la sentenza, ritenendo che – poiché il professore aveva un incarico inferiore a 9 ore – non poteva essere comparato con i docenti di ruolo e non aveva pertanto diritto al riconoscimento del bonus.

Il servizio part time

Com’è noto, capita spesso ai docenti precari di doversi accontentare di uno “spezzone”, a volte piuttosto consistente, a volte di appena qualche ora, con un compenso che potrebbe non coprire neppure le spese di viaggio.

A rigore, il servizio “part time” è quello che si presta in forza di un formale contratto, in cui è il dipendente a chiedere di poter svolgere il suo servizio con contratto part time.

Il CCNL di comparto si limita a parlare di lavoro “a tempo parziale”, pur sottolineando che la durata minima della prestazione dev’essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il ragionamento della Cassazione

Secondo la Cassazione, occorre considerare sia il principio di parità di trattamento fissato dall’Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, sia quanto previsto dall’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale.

Entrambi gli Accordi si basano sul principio di non discriminazione, stabilendo che il dipendente precario non può essere trattato in modo deteriore rispetto al suo collega assunto con contratto a tempo indeterminato.

Servizio su spezzone e carta docenti

Com’è noto, ai docenti di ruolo che prestano servizio con contratto a tempo parziale il bonus viene regolarmente erogato; il problema, però, è che comunque si tratta di un servizio reso sul 50% del monte ore.

Ciò comporta che – a rigore- il bonus dovrà essere erogato anche al docente precario che presta analogo servizio (uguale o superiore al 50% del monte ore previsto per la disciplina).

Se lo spezzone è inferiore?

L’Ordinanza della Cassazione- in quanto interlocutoria– non prende ancora posizione in merito.

Applicando però i principi fissati dagli Accordi Europei citati, potrebbe propendere per riconoscere il beneficio, ma in misura ridotta.

La decisione si attende nei prossimi mesi.

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