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Cessazioni dal servizio: le domande entro il 20 gennaio 2017

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In prossimità della scadenza (20 gennaio 2017) per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e ATA, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione dal servizio, riepiloghiamo gli aspetti principali previsti per il 2017.

La scadenza riguarda, in particolare, le cessazioni per raggiungimento del limite massimo di servizio, dimissioni volontarie e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

Entro la stessa data si può presentare anche eventuale domanda di revoca delle istanze già presentate.

Vale inoltre la stessa scadenza anche per la presentazione di domande per la trasformazione da tempo pieno a part-time per il personale che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.

I Dirigenti scolastici continueranno invece a presentare domanda entro il consueto termine del 28 febbraio 2017.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione comunicherà ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni in caso sia in corso un procedimento disciplinare.

Come si presentano le istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
  • il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali;
  • le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.

Con quali requisiti si può andare in pensione?

Requisiti posseduti al 31/12/2011

Accesso alla pensione di anzianità con:

  • 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31/12/2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
  • indipendentemente dall’età, un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31/12/2011.

Accesso alla pensione di vecchiaia con:

  • 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992) se posseduti entro la data del 31/12/2011.

Nuovi requisiti

Accesso alla pensione di vecchiaia:

  • requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31/08/2017 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31/12/2017 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Accesso alla pensione anticipata:

  • a domanda solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31/12/2017, senza operare alcun arrotondamento.

Cd. “Opzione donna”

Le lavoratrici rientranti nella cd. “Opzione donna” possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Tale facoltà è stata estesa anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Settima salvaguardia

Infine, possono accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno presentare domanda di collocamento a riposo per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.

Novità della legge di bilancio 2017

L’ultima legge finanziaria ha introdotto numerose novità di tipo previdenziale. Per un quadro di insieme delle nuove opportunità si rimanda alla precedente notizia.

Trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è stato abolito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Successivamente però la legge Finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che, per assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Non cambia invece nulla rispetto ai trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, per cui nel 2017 potrà chiedere la permanenza in servizio il solo personale che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

È invece prevista la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata:

1) Per coloro che compiono 40 anni di contribuzione e possedevano i requisiti per diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

2) Per le donne e gli uomini che hanno un’anzianità contributiva rispettivamente di 41 anni e 10 mesi e di 42 anni e 10 mesi entro il 31 agosto 2017.

Nei casi in cui l’amministrazione non dovesse avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente qualora abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.