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Chi è tenuto al periodo di formazione e prova?

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Come ogni anno, il personale neo-assunto deve superare un periodo di formazione e prova ai fini dell’immissione in ruolo.

Come ricordato dall’U.s.r. Veneto con propria circolare, sono tenuti al periodo di formazione e di prova i docenti e il personale educativo che:

  • si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
  • debbano ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa;
  • abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Le attività di formazione sono parte integrante del servizio durante l’anno di prova e devono essere svolte contestualmente ad esso.

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, nei quali non sono compresi i giorni di ferie e recupero festività, le assenze per malattia, i congedi parentali, i permessi retribuiti e le aspettative. Inoltre, all’interno dei centottanta giorni, almeno centoventi devono essere impiegati in attività didattiche, declinate come segue: di lezione, di recupero, di potenziamento, valutative, progettuali, formative, collegiali.

 

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