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Chiarimenti Inps sulla dichiarazione di immediata disponibilità

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Le istruzioni operative per l’erogazione del trattamento ai docenti e al personale Ata che negli anni scolastici successivi al 2008/2009 non hanno avuto rinnovato il contratto di supplenza sono contenute nella circolare Inps n. 125 del 16 dicembre 2009.

Ora, lo stesso istituto pensionistico, con la circolare n. 133 del 22 ottobre 2010, nel fornire indicazioni riepilogative in  merito alla presentazione della dichiarazione, ribadisce che il personale scolastico precario con il modulo di domanda di disoccupazione – il DS21 – Cod. SR05 – di fatto rende la Did al lavoro o ad un’offerta formativa. Resta comunque fermo l’obbligo di dichiarare al Centro per l’impiego la propria condizione di disoccupato.
La sottoscrizione della Did è necessaria e in sua assenza non è possibile percepire alcuna prestazione di sostegno al reddito.
Inoltre, in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o qualora, una volta sottoscritta, dovesse rifiutare un percorso di riqualificazione professionale o un’attività di lavoro, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della Legge n. 2/2009, l’interessato, destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito, perderà il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti comunque salvi diritti già maturati.