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Classi pollaio e sicurezza a scuola

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Il D. Lgs. 81/08, in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha riunito, coordinandoli ed innovandoli, molti provvedimenti legislativi, che sono stati emanati nell’arco degli ultimi sessant’anni, in un unico testo normativo sulla sicurezza. L’applicazione del decreto, come del resto era già avvenuto con l’entrata in vigore del precedente D. Lgs. n. 626/1994, segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, che riguarda anche gli edifici scolastici.

A tal proposito, un indicatore fondamentale, spesso sottovalutato, per non dire sistematicamente ignorato, è la relazione fra numero di alunni e dimensioni delle aule scolastiche. Se è vero che il numero di alunni massimo consentito per classe è regolato dal D.P.R. n.81 del 20/03/2009, (innalzato a 29 per le primaria, 30 per le medie e 33 per le superiori), risulta chiaro che le aule scolastiche devono essere a norma di legge per altezza, superficie, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte (D.M. del 18/12/1975). Il Ministero dell’Istruzione ha demandato al Dirigente Scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi oggettivi, che rendono necessario costituire classi con un numero inferiore di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni rispetto ai parametri di sicurezza. Di conseguenza la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve attuare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Spesso, invece, accade che in una sorta di gara, come se vi volesse dimostrare la propria bravura, le scuole accolgono un numero di alunni eccessivo alle loro possibilità di capienza, col risultato di dare vita alle cosiddette classi “pollaio”. Ma talvolta accade, anche, che un’interpretazione pedissequa delle normative ministeriali determina sdoppiamenti e accorpamenti di classi in violazione delle più elementari normative in materia di sicurezza. Il sopracitato D. M. del 18/12/1975, alla tabella 9, specifica il rapporto tra numero degli alunni e dimensioni dell’aula, indicandolo in una superficie netta di 1,80 mq per alunno nelle scuole dell’infanzia, primaria e media e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori È pacifico affermare che nella formazione delle classi destinate a determinare aule, la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese inosservanza delle norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al massimo affollamento consentito, ai fini dell’efficace gestione delle emergenze e dell’eventuale evacuazione in caso di emergenza.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell’attività, in attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento (di competenza degli EE. LL.), dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 18 del D.P.R. 81/2009 (richiesta all’ente obbligato dei lavori di adeguamento) nello stesso tempo ha l’obbligo di adottare le misure alternative, che garantiscano un efficace livello di sicurezza. Nel caso di aule piccole, in attesa dell’esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l’unica misura alternativa, che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell’aula nella quale gli scolari sono destinati a stare per ben 10 mesi l’anno. Esempio: in un’aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l’insegnante. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell’insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in aula.

Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi. È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi. Senza voler minimamente mettere in atto del terrorismo psicologico, vogliamo ricordare a tutti i docenti di classi sovraffollate che essi sono considerati, a norma di Codice Civile (art. 2048), responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.

Per evitare di incorrere in questa paradossale conseguenza, i docenti devono quindi preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente non solo al Dirigente Scolastico, ma anche alla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) i rischi presenti in aula. Un esempio di azione sinergica ci viene dai genitori degli alunni del Liceo Scientifico di Larino prov. Campobasso) che, supportati dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, hanno prodotto un ricorso al TAR contro l’U.S.R. Molise, che aveva disposto l’accorpamento di una classe terza (di 14 alunni), determinando la costituzione di due classi quarte costituite, rispettivamente, di 26 e 27 alunni, ritenuta non conforme ai parametri di legge e, segnatamente, al D.M. 18/12/1975, con grave pregiudizio per l’igiene e la sicurezza delle persone destinate ad utilizzare le due aule.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, ritenute valide le ragioni del ricorso, con sentenza del 10/04/2012, ha annullato il provvedimento adottato dall’U.S.R. e ha ripristinato la classe che era stata soppressa. Per evitare spiacevoli conseguenze è opportuno che i Dirigenti Scolastici prestino molta attenzione nella formazione delle classi, verificando preventivamente le condizioni delle aule scolastiche, che le devono accogliere, perché, l’osservanza pedissequa delle disposizioni ministeriali, spesso dettate da esigenze di cassa, rischia di esporre a conseguenze giudiziarie e penali chi ha, per legge, la responsabilità di garantire la sicurezza e l’igiene degli alunni e dei lavoratori coinvolti.

Nello stesso tempo si invitano, anche, i genitori e tutte le altre figure sensibili (RSPP e RLS) a non accettare come ineluttabili le disposizioni degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali (ex Provveditorati agli Studi), ma, se ci sono le condizioni, di ricorrere alla Giustizia Amministrativa per ottenere il sacrosanto diritto che i nostri figli non frequentino classi-pollaio, ma aule scolastiche accoglienti e sicure