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Collegio docenti inizio anno e presa di servizio, chi si deve presentare e quali obblighi

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Alcune scuole hanno già convocato il Collegio dei docenti per il giorno 1° settembre, altre scuole hanno deciso di iniziare di lunedì 4 settembre.

Una delle domande che ci vengono rivolte, in riferimento alla data del primo Collegio, è la seguente:” Sono di ruolo nella stessa scuola da diversi anni, il Collegio dei docenti è stato fissato il 4 settembre, sono costretta a prendere servizio comunque il venerdì 1 settembre?”.

Per rispondere a questa domanda bisogna dire che la presa di servizio la devono fare obbligatoriamente i docenti neoassunti in ruolo e coloro che sono stati trasferiti, utilizzati o assegnati provvisoriamente per l’anno scolastico 2017/2018.

I docenti suddetti hanno l’obbligo, a prescindere dal fatto che il Collegio dei docenti sia stato fissato l’1 o il 4 settembre, di prendere servizio alle ore 8.00 del giorno 1 settembre 2017. Gli altri docenti che sono già titolari della scuola, se non ci sono attività programmate dall’anno scolastico scorso o se non ci sono particolari ordini di servizio, potranno riprendere il servizio, nel caso il Collegio dei docenti sia stato fissato il 4 settembre, in tale giorno e all’orario dell’inizio dell’attività collegiale. Altrimenti se il Collegio dei docenti è fissato l’1 settembre, riprenderanno il servizio venerdì primo settembre all’orario di inizio della riunione collegiale.

Chi invece è in attesa di utilizzazione o assegnazione provvisoria, ma ancora non è stata disposta entro il giorno del primo Collegio dei docenti, dovrà riprendere il servizio nella scuola di titolarità, anche se questa si dovesse trovare in altra provincia rispetto alla richiesta di mobilità annuale. In buona sostanza un docente titolare di Milano, che ha chiesto assegnazione provvisoria a Messina, se tale assegnazione non è stata effettuata entro la data del primo Collegio della scuola di Milano, dovrà riprendere servizio nella scuola del capoluogo lombardo.

È utile sapere che le competenze del Collegio sono disposte dall’art.7 del Testo Unico della scuola (Decreto legislativo 297 del 1994) e dalle successive norme legislative e contrattuali attualmente vigenti. Nell’art.7 del Testo Unico ci sono norme che ormai sono state abrogate e superate dall’attuazione dell’autonomia scolastica, ma ci sono anche norme pienamente vigenti, che un docente ha il dovere di conoscere, in modo tale da pretenderne l’applicazione. Infatti bisogna ricordare che il Collegio dei docenti formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.

 

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La discussione collegiale rispetto ai criteri di composizione scolastico è di fondamentale importanza al fine di evitare la conseguenza – che si manifesta in alcune circostanze – di formulazioni di orari clientelari, volti a favorire alcuni docenti, tutto a sfavore della didattica.

Se il Collegio è poco partecipativo nella formulazione dei criteri dell’orario scolastico, poi è inutile recriminare contro la formulazione di orari scolastici penalizzanti e didatticamente poco efficaci.

Un’altra richiesta che il Collegio deve fare al Ds, già al primo incontro collegiale, è la presentazione del piano annuale delle attività. Si ricorda che sul piano annuale delle attività, il Collegio ha ancora il potere deliberante, ai sensi dell’art.7 comma 2 punto a) del Testo Unico. In tale punto è scritto che il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

Il collegio dovrebbe anche affrontare il punto della formazione obbligatoria, che, in attesa del rinnovo contrattuale, resta regolato dalle delibere del Collegio dei docenti come previsto dal CCNL scuola vigente.

 

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