Fra qualche giorno in molte scuole italiane ci sarà il suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico 2025/2026, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia dove le attività con i piccoli frequentanti si prolunga fino al 30 giugno. Sono in tanti a chiederci: “Dopo la fine delle lezioni quali sono i compiti dei docenti? È legittimo convocare i docenti a scuola tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12, fino al 30 giugno in assenza di attività deliberate dal Collegio docenti?“.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 43 e 44 del CCNL 2019-202, rimasti vigenti per effetto dell’art.1 comma 13 del CCNL scuola 2022-2024. L’art.43 del CCNL scuola 2019-2021 al comma 4 specifica che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento, ovvero le classiche lezioni in classe ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento, ovvero le riunioni collegiali. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all’OO.SS. di cui all’art. 7. Nel comma 5 si fa riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola. Anche la formazione per i docenti, eventualmente deliberata dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF, trova spazio, ai sensi dell’art.44, comma 4 del CCNL scuola 2019-2021, nella programmazione del suddetto piano annuale delle attività.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nella normativa contrattuale è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.43 del CCNL 2019-2021 anche dopo il termine delle lezioni.
Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nei doveri contrattuali del docente. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.
Il docente dopo la fine delle lezioni deve garantire la sua presenza per gli scrutini delle sue classi ed eventualmente per la sostituzione di docenti assenti negli scrutini di altre classi, quindi garantendo lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Il docente deve svolgere gli incontri scuoli famiglia, se previsti nel piano annuale delle attività, per le dovute informazioni riferite agli esiti degli scrutini finali.
Il docente deve garantire la sua presenza alle attività collegiali programmate nel piano annuale delle attività e, nel caso di particolari urgenze motivate, a Collegi docenti straordinari. Nel caso siano state programmate, in seno alle 40+40 ore, delle attività di formazione, anche tali attività vanno garantite se presenti nel PTOF e nel Piano Annuale delle attività.
Altre attività predisposte e organizzate dalla scuola non rientrano negli obblighi contrattuali, quindi non sono attività obbligatorie e non possono essere imposte dal dirigente scolastico.
Nel profilo Facebook del Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti, Carlo Vito Castellana, proprio in queste ore è comparsa una interessante dichiarazione riguardante gli impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni: “L’anno scolastico sta per volgere al termine e come sempre girano circolari in merito agli impegni degli insegnanti durante il periodo estivo. Non vige alcun obbligo per i docenti di svolgere mansioni non calendarizzate ad inizio anno dal collegio dei docenti“.
In buona sostanza Castellana, in poche parole e con la virtù del buon comunicatore, spiega che non è legittima una circolare dirigenziale che imponga la presenza giornaliera a scuola dei docenti a svolgere mansioni non previste dal contratto collettivo nazionale. Il leader della FGU Gilda degli insegnanti parla di circolare fantasione di alcuni dirigenti scolastici che illegittimamente impongono per tutto il mese di giugno la presenza a scuola con obbligo di firma. Addiritura Castellana descrive situazioni paradossali alla scuola primaria dove le maestre sarebbero obbligate, in alcune scuole, a riordinare il materiale scolastico delle aulee e a mettere in ordine i locali delle proprie classi. Tutto questo è assolutamente “illegittimo”, esclama in Coordinatore Nazionale della Gilda.