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Concorsi e assunzioni, cosa cambia con il Sostegni bis all’esame della Camera a partire da lunedì 12

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Inizia lunedì alle ore 9.30 alla Camera l’esame della legge di conversione del decreto 73, il cosiddetto Sostegni bis.
Grazie ai documenti ufficiali pubblicati in queste ore nel sito della Camera siamo in grado di proporre l’elenco definitivo delle modifiche già approvate dalla Commissione Bilancio, elenco che peraltro conferma tutte le anticipazioni fornite dalla nostra testata negli ultimi giorni.

Per quanto concerne l’articolo 58 le modifiche più importanti riguardano la questione del concorso per dirigenti tecnici che dovrebbe essere bandito, e forse avviato, entro il 31 dicembre prossimo.
Ma ci sono anche ulteriori stanziamenti per l’edilizia scolastica oltre che per consentire alle istituzioni scolastiche, comprese quelle paritarie, di affrontare in sicurezza l’avvio del prossimo anno scolastico.

Diversi gli emendamenti importanti all’articolo 59.
Uno riguarda il comma 4 e prevede l’attribuzione, in via straordinaria per l’a.s. 2021/2022, di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti comuni o di sostegno, a soggetti inseriti nella prima fascia delle GPS che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Per la copertura dei posti comuni è richiesto lo svolgimento di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 10 anni.
Per i posti di sostegno non è invece richiesta nessuna anzianità pregressa, ma è sufficiente l’iscrizione in prima fascia.

Altra novità è quella che prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4.
Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone che i bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia almeno pari a 4 – una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10.

Viene infine cancellata la previsione in base alla quale nei concorsi ordinari i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva.