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Congedo straordinario e permessi per assistenza al disabile: due interpelli del Ministero del lavoro

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Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 6 luglio 2010, con il quale si è espresso in merito alla configurabilità dell’istituto del congedo per assistenza al familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile. A tale riguardo, premesso che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, al Ministero non sembra conforme allo spirito della normativa porre a priori un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile, anche tenendo conto che tale prassi risulterebbe in contrasto con i principi formulati dalle Leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, i cui obiettivi sono promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla.
L’assistenza può infatti consistere in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile o comunque in attività di assistenza che non necessariamente richiedano la presenza del disabile, ma che siano di supporto per lo stesso.
Quindi, in conclusione, il diritto alla fruizione del congedo straordinario non può essere escluso a priori nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.
Con un altro interpello di pari data (il n. 31/2010) lo stesso Ministero ha espresso il proprio parere relativamente alla modalità di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ed in particolare al preavviso necessario.
In assenza di una specifica disciplina normativa, il Ministero, nel richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività lavorativa con il diritto all’assistenza da parte del disabile, ritiene ammissibile la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, a cadenza settimanale o mensile, nei casi in cu il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.
Gli stessi principi dovrebbero essere osservati anche in merito alla possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso; a tale proposito – rileva il Ministero – improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile comunque non possono che prevalere sulle esigenze lavorative.