La vicenda nasce dalla decisione del Consiglio di classe di un Istituto Tecnico Economico (ITE) della Lombardia che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, ha decretato la non ammissione alla classe terza di uno studente. Al ragazzo erano stati attribuiti un 5/10 in condotta e un 4/10 in Educazione Civica. Alla base delle valutazioni negative vi era un episodio ai danni di un docente, ritenuto dalla scuola lesivo della dignità della persona e inquadrabile come violazione del regolamento interno in materia di bullismo e cyberbullismo. I genitori del minore hanno quindi impugnato i provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
Nel giudizio è emersa una fondamentale questione di rispetto delle regole procedurali introdotte dalla Legge 150/2024, che ha modificato l’articolo 7 del D.P.R. 122/2009. La norma stabilisce che l’assegnazione di un voto in condotta inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale – con la relativa non ammissione all’anno successivo – presuppone che allo studente sia già stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare per gravi mancanze, atti di violenza o condotte che ledano la dignità umana.
Inizialmente, la scuola aveva attribuito il 5 in condotta prima ancora che l’organo disciplinare competente avesse adottato e concluso un formale provvedimento sanzionatorio.
Dopo un’ordinanza cautelare del TAR che aveva sospeso la bocciatura e ordinato alla scuola di riesaminare il caso nel rispetto della sequenza corretta, la Dirigente Scolastica ha adottato un nuovo atto irrogando direttamente la “sanzione disciplinare del 5 in condotta”.
I giudici amministrativi hanno però ravvisato un’evidente illegittimità in questo passaggio. Il TAR Lombardia ha infatti chiarito che la scuola ha erroneamente identificato il voto insufficiente come se fosse esso stesso una sanzione. In base al Regolamento d’Istituto e alla normativa vigente, le sanzioni disciplinari tipiche sono provvedimenti quali l’ammonizione o la sospensione dalle lezioni. Il 5 in condotta rappresenta invece una valutazione scolastica che può conseguire all’irrogazione di una sanzione, ma non costituisce di per sé la misura punitiva.
Con la sentenza n. 04713/2026 (pubblicata il 20 ottobre 2026), il TAR Lombardia (Sezione Quinta) ha accolto i motivi aggiunti presentati dai genitori, annullando il decreto dirigenziale e i provvedimenti connessi.
Il Tribunale ha ribadito la necessità di una scandita successione temporale: l’organo competente deve prima definire il procedimento sanzionatorio con una misura tipica e, soltanto dopo, il Consiglio di classe può riunirsi per valutare il comportamento assegnando l’insufficienza in condotta.