I familiari di uno studente deceduto durante un viaggio di istruzione hanno diritto di accedere agli atti dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti della docente accompagnatrice, quando la documentazione può risultare utile per tutelare i loro interessi in sede giudiziaria.
Lo ha stabilito il TAR Campania, Sezione Sesta, con la sentenza n. 5755 del 12 ottobre 2026, accogliendo il ricorso presentato dai genitori e dal fratello dello studente contro il silenzio dell’Ufficio scolastico regionale della Campania.
La vicenda trae origine dal decesso di uno studente, avvenuto nel marzo 2025 durante un viaggio di istruzione organizzato da un liceo della provincia di Salerno.
Dopo aver richiesto e ottenuto dall’istituto parte della documentazione relativa all’organizzazione del viaggio, i familiari si erano rivolti all’USR Campania per conoscere gli atti dell’eventuale procedimento disciplinare riguardante la docente accompagnatrice.
Con un’istanza del marzo 2026 avevano chiesto di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti di avvio, degli atti istruttori e degli eventuali provvedimenti conclusivi.
La richiesta era motivata dall’esigenza di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti, anche in relazione al procedimento penale pendente e alla possibilità di promuovere azioni risarcitorie in sede civile.
In assenza di riscontro, i familiari avevano impugnato il silenzio-diniego davanti al giudice amministrativo.
Il TAR ha riconosciuto la sussistenza di un interesse difensivo concreto, considerando il collegamento tra i documenti richiesti e la tutela delle posizioni giuridiche dei ricorrenti.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare le pronunce dell’Adunanza plenaria n. 19/2020 e n. 4/2021, i giudici hanno ribadito che per ottenere l’accesso difensivo occorre dimostrare un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione giuridica da tutelare.
L’amministrazione che detiene gli atti, tuttavia, non è chiamata a valutare anticipatamente se i documenti saranno decisivi o effettivamente utilizzabili nel processo. Tale valutazione spetta eventualmente al giudice competente per la controversia nella quale saranno prodotti.
L’accesso può essere escluso quando risulti evidente l’assoluta mancanza di collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive, circostanza che il TAR ha escluso nel caso esaminato.
Un passaggio significativo della sentenza riguarda la possibilità di accedere alla documentazione di un procedimento disciplinare.
Secondo il TAR, il semplice fatto che gli atti riguardino un procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per negarne l’accesso.
Richiamando precedenti del Consiglio di Stato, i giudici hanno precisato che il procedimento disciplinare conserva natura amministrativa e sanzionatoria. La sua documentazione non può essere automaticamente equiparata alla categoria dei dati sensibili e giudiziari ai fini dell’applicazione delle limitazioni all’accesso.
Resta necessario valutare in concreto gli eventuali interessi contrapposti e le specifiche esigenze di riservatezza.
Nel caso esaminato, l’amministrazione non aveva opposto particolari ragioni di segretezza o riservatezza, neppure con riferimento a singoli documenti o parti di essi.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha ordinato all’USR Campania di mettere a disposizione dei familiari la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua precedente notificazione a cura dei ricorrenti.
I giudici hanno inoltre precisato che, qualora gli atti richiesti risultino inesistenti, in tutto o in parte, l’amministrazione dovrà rilasciare un’apposita attestazione.
Per l’eventuale mancata esecuzione della decisione è stato nominato fin da subito commissario ad acta il direttore della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con possibilità di delega a un dirigente dell’ufficio.