Home Politica scolastica Deleghe L. 107/2015, riforma dei professionali. Più indirizzi e più alternanza scuola/lavoro

Deleghe L. 107/2015, riforma dei professionali. Più indirizzi e più alternanza scuola/lavoro

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Continua l’esame degli otto decreti legislativi di attuazione della legge 107/2015. I decreti riguardano anche la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, così come definito dall’Atto n.379  – Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.

 

Il decreto riforma l’intera filiera dell’istruzione professionale, gli “Ip”, già riformati nel 2010 dal governo Berlusconi con il ministro Mariastella Gelmini.

 

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Con il decreto, il Miur vuole dare una chiara identità agli istituti professionali, innovare la loro offerta formativa, superando l’attuale sovrapposizione con l’istruzione tecnica e rispondendo anche alle esigenze delle filiere produttive del territorio. Mettere ordine a un sistema frammentato e confuso.

 

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I percorsi durano 5 anni: biennio più triennio.

Gli indirizzi passano da 6 a 11: servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura; pesca commerciale e produzioni ittiche; artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

 

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L’articolo 3 “individua undici indirizzi di studio dei percorsi dell’istruzione professionale, validi a partire dalle classi prime attivate nell’anno scolastico 201712018, relativi ad attività economiche di rilevanza nazionale, referenziate ai codici statistici ATECO ed elencate nella norma. Inoltre, prevede che, con decreto di natura regolamentare, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell ‘istruzione, deIPuniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle fmanze, previa intesa nella Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, detennini i profili di uscita degli indirizzi di studio individuati al comma 1 dello stesso articolo 3 ed i relativi risultati di apprendimento. Sia i profili di uscita, che i risultati di apprendimento, descritti in tennini di competenze, abilità e conoscenze, sono individuati secondo criteri che rendano chiara la distinzione rispetto ai profili di uscita e ai risultati di apprendimento degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010”. 

 

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Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle richieste del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni.

Vengono rafforzate le attività laboratoriali: nel biennio più del 40% delle ore sarà destinato a insegnamenti di indirizzo e attività di laboratorio, ci sarà uno spazio del 10% per apprendimenti personalizzati e per l’alternanza Scuola-Lavoro (dal secondo anno del biennio), il resto delle ore sarà dedicato a insegnamenti generali.

Nel triennio, invece, lo spazio per gli insegnamenti di indirizzo sarà superiore (55% per anno) per dare la possibilità ai giovani di specializzarsi e approfondire quanto appreso nel biennio, nell’ottica di un ingresso facilitato nel mondo del lavoro. Conseguita la qualifica triennale, lo studente potrà scegliere di proseguire gli studi passando al quarto anno dei percorsi di Istruzione Professionale o dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e conseguire un diploma professionale tecnico.

 

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L’articolo 6, invece, delinea gli strumenti che la scuola ha in suo possesso per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell’istruzione professionale.

 

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Pertanto, allo scopo di realizzare le finalità indicate dal presente articolo, si prevede che le scuole possano utilizzare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo I, comma 5, della legge n. 107 del 2015, la quota del 20% cosiddetta “dell’autonomia” sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali, nonché gli spazi di flessibilità, intesa quale possibilità di articolare gli indirizzi del triennio in profili formativi, con riguardo al 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno.

 

Le scuole possono, inoltre:

 

1. Stipulare contratti d’opera con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, ove tali figure non siano rinvenibili nell’organico dell’autonomia;

2. Attivare partenariati territoriali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per potenziare le attività di laboratorio;

3. costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per finalità di sostegno della didattica e di progettazione formativa;

4. dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti dei diversi settori. con funzioni consultive e di proposta in ordine all’organizzazione degli indirizzi e all’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità;

5. utilizzare gli spazi di autonomia concessi dall’articolo 9 del dPR 275/1999 per realizzare connessioni con il sistema IeFP cosi da poter far conseguire allo studente, in classi diverse rispetto a quelle dei percorsi quinquennali, la qualifica professionale.

 

Le istituzioni scolastiche (statali o paritarie) che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate per fornire percorsi di Istruzione e Formazione professionale (di competenza regionale) entrano a far parte di un’unica rete, la Rete nazionale delle Scuole Professionali: finalmente un’offerta formativa unitaria, articolata e integrata sul territorio. 

 

In particolare l’articolo 7 “prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate IeFP, convergano nell’ambito di una “Rete nazionale delle scuole professionali, raccordandosi in essa in modo stabile e strutturato, per la realizzazione di un’offerta fonnativa unitaria ed integrata e per realizzare confronti organici e continuativi con altri soggetti pubblici e privati per promuovere l’innovazione e il raccordo stabile con il mondo del lavoro nonché per aggiornare, nel corso del tempo, gli indirizzi e i profili. Lo Stato e le Regioni assicurano che le· reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale, Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, verranno defmiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento annuale delle rete nazionale delle scuole professionali”,

 

In ultimo l’articolo prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate, si raccordino in modo stabile e strutturato anche nell’ambito della “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, al fme di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione nel mondo del lavoro.

 

Il sistema sarà in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

 

RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

Screenshot 5

Screenshot 6

 

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LEGGI il testo del decreto e della relazione.