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Differenza del calcolo del servizio tra mobilità volontaria e d’ufficio

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Anche per la mobilità 2018/2019, per gli effetti transitori della proroga del CCNI mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017, il punteggio del servizio pre-ruolo della mobilità volontaria e di quella d’ufficio saranno calcolati in modo differente. Tale differenza si noterà anche nelle graduatorie interne d’Istituto in cui si utilizzerà il calcolo usato per la mobilità d’ufficio.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO PER LA MOBILITA’ VOLONTARIA DEI DOCENTI

Per quanto riguarda la domanda di trasferimento si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A del contratto sulla mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017, prorogato per l’anno scolastico 2018/2019 il 21 dicembre 2017.

È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti.

Per cui per esempio un docente con 25 anni di servizio prestati tra ruolo, pre-ruolo o altro ruolo, vengono assegnati 150 punti per il titolo di servizio. Inoltre se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale. Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO PER MOBILITA’ D’UFFICIO O PER GRADUATORIA INTERNA

Per la mobilità d’ufficio e ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto, ogni anno di ruolo del docente vale sempre 6 punti, mentre il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi. Questo modo di calcolare il punteggio pre-ruolo per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto, penalizza, e non poco, i docenti più anziani con tanti anni di precariato alle spalle.

Bisogna anche specificare che nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.