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Differimento automatismi stipendiali docenti e ricercatori universitari: nuove modalità di applicazione

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Facendo seguito della nota operativa Inpdap n. 52 del 13 ottobre 2009 che ha recepito le disposizioni contenute nella nota protocollo n. 66533 del 16 giugno 2009 della Ragioneria Generale dello Stato, il Mef-Service Personale Tesoro, con messaggio n. 152 del 4 dicembre 2009, ha previsto, a decorrere da gennaio 2010, una serie di interventi che modificano le modalità di applicazione dell’art. 69 della L. n. 133/2008 per quanto concerne il differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico, tra cui sono compresi docenti e ricercatori universitari.

Tenendo conto che i contributi previdenziali vanno computati sul trattamento economico ridotto effettivamente corrisposto, per il personale con differimento applicato nell’anno 2009 con ritenute mensili, il Mef ha comunicato che, con la mensilità di gennaio 2010, sarà disposto il rimborso delle ritenute previdenziali in più applicate nel periodo di differimento nel corso del 2009. A decorrere dal 1 gennaio 2010, inoltre, sarà determinato un arretrato a debito da recuperare in un numero di rate con scadenza corrispondente a quella originariamente prevista per la ritenuta F69.  L’importo di ciascuna delle suddette rate sarà pari al 2,5% della progressione economica mensile. In questo modo ogni mese le ritenute previdenziali saranno calcolate sull’imponibile previdenziale ridotto della rata del suddetto debito.
Per quanto riguarda, invece, il personale con differimento automatismi stipendiali da applicarsi nel corso del 2010, dalla prima rata di maturazione della classe/scatto, se successiva al 31/12/2009, verrà regolarmente attribuita la nuova classe/scatto per intero e contemporaneamente sarà determinato un arretrato a debito di importo pari al 2,5% della progressione economica mensile. Anche in questo caso, ogni mese le ritenute previdenziali saranno calcolate sull’imponibile previdenziale ridotto della rata del debito. Tale arretrato a debito sarà recuperato in 12 rate mensili.
Per il personale cessato dal servizio durante il periodo di differimento, ricorda il Ministero, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente calcolare il contributo pari al 33% del beneficio del 2,50% per i mesi intercorrenti tra la data della sospensione e la data di cessazione dal servizio e versare il corrispondente importo all’Ente pensionistico.