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Primo piano | 14-09-2026

15.09.2026

Diffida contro l’imposizione obbligatoria ai docenti della formazione, in particolare sulla IA

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA, nell’esercizio delle proprie prerogative di rappresentanza e tutela del personale scolastico.
Premesso: che ci pervengono segnalazioni circa la volontà dei Dirigenti Scolastici di imporre a tutto il personale docente la partecipazione obbligatoria ad attività di formazione; che tale imposizione risulterebbe essere stata prospettata e/o comunicata come obbligatoria per tutti i docenti, senza che siano stati previamente indicati il fondamento normativo dell’obbligo, il provvedimento che lo dispone, il numero delle ore richieste e la loro collocazione nell’orario di servizio; che viene invece contestata l’automatica trasformazione di una specifica attività formativa in un obbligo generalizzato e indiscriminato per tutto il personale docente, in assenza di uno specifico titolo giuridico che ne imponga la partecipazione.
Considerato: che l’obbligatorietà della formazione non può essere interpretata come attribuzione alla Dirigenza Scolastica di imporre unilateralmente qualsiasi corso; che l’art. 1, comma 124, della L. n. 107/2015, nel definire la formazione in servizio dei docenti di ruolo come obbligatoria, collega comunque la formazione alla programmazione dell’Istituzione Scolastica e al PTOF; che tale disposizione non attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di individuare unilateralmente, al di fuori delle competenze degli organi collegiali e della disciplina contrattuale, qualsiasi contenuto formativo e di imporne la frequenza a tutto il personale; che l’art. 1 comma 14 della L. n.107/2015 recita: […] Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari […].
Rilevato: che l’art. 44, comma 4, del CCNL 2019-2021 disciplina le attività funzionali all’insegnamento: Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF; che le attività di formazione devono essere ricondotte alla programmazione dell’Istituto e organizzate nel rispetto del quadro contrattuale relativo alle attività funzionali all’insegnamento; che una formazione deliberata dal Collegio dei Docenti nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento deve essere distinta da una attività formativa unilateralmente individuata dalla Dirigenza e imposta come obbligo aggiuntivo;
che il limite delle 40 + 40 ore di attività funzionali costituisce un parametro contrattuale fondamentale per la programmazione delle attività collegiali del personale docente e non può essere eluso attraverso la qualificazione di ulteriori attività come genericamente “formative”.
Formazione IA. Particolare attenzione deve essere posta alla formazione relativa all’Intelligenza Artificiale. Rileviamo che linee guida, indicazioni, raccomandazioni o iniziative ministeriali in materia di Intelligenza Artificiale non possono essere automaticamente equiparate a una disposizione normativa che imponga a tutti i docenti la frequenza obbligatoria di uno specifico percorso formativo. Con la nota 35264 del 02/07/2026 l’U.S.R. per la Lombardia ha precisato: “Si ricorda che, se da un lato un percorso di alfabetizzazione sull’IA è sicuramente opportuno per tutto il personale scolastico, per ragioni culturali e personali, gli obblighi previsti dall’AI act all’art. 4 si applicano solo ai docenti che, adottando o programmando di adottare strumenti di IA nelle proprie attività didattiche, si configurano come “utilizzatori” (“deployers”)”. Ne consegue che, qualora la formazione sull’IA non sia prevista da una specifica disposizione normativa e non sia stata legittimamente deliberata dagli organi competenti dell’Istituto nell’ambito delle attività previste dal CCNL, la Dirigenza non può qualificare autonomamente tale attività come obbligatoria per la generalità dei docenti.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene inoltre illegittima qualsiasi prassi attraverso la quale l’Istituzione Scolastica pretende di utilizzare la formazione per ampliare unilateralmente la prestazione lavorativa. L’eventuale obbligatorietà di una specifica attività formativa deve infatti essere accompagnata dalla precisa individuazione:
•    della fonte normativa o contrattuale dell’obbligo;
•    del numero delle ore;
•    della modalità di svolgimento;
•    del rapporto con le attività funzionali all’insegnamento;
•    dell’eventuale riconoscimento economico delle ore eccedenti i limiti contrattuali.
Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale diffida I Dirigenti Scolastici:
1. a sospendere immediatamente ogni disposizione con la quale venga imposta a tutti i docenti la partecipazione obbligatoria a corsi formativi sull’Intelligenza Artificiale;
2. a indicare espressamente la fonte normativa, regolamentare o contrattuale dalla quale deriverebbe l’obbligo imposto;
3. a chiarire se le ore di formazione richieste siano ricomprese nelle attività funzionali all’insegnamento oppure costituiscano attività ulteriori rispetto al monte orario contrattualmente previsto;
4. a rispettare le competenze del Collegio dei docenti e della RSU, evitando qualsiasi iniziativa unilaterale suscettibile di incidere sull’organizzazione del lavoro e sull’orario di servizio del personale.

Esecutivo nazionale COBAS SCUOLA

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