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Dirigente scolastico cambia assegnazione dei docenti a novembre

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Un Dirigente scolastico di un istituto Comprensivo di Siracusa decide di modificare, a causa dell’assenza di una docente e della strana indisponibilità di una docente di sostegno, l’assegnazione dei docenti alle sezioni dell’infanzia con un tardivo, se nonché illegittimo, ordine di servizio.

Interviene la FGU Gilda Unams di Siracusa

Il giorno 8 novembre 2018 una docente della scuola dell’infanzia posto comune di un Istituto Comprensivo di Siracusa, veniva convocata dalla Dirigente Scolastica al fine di comunicarle che, da quel giorno e nei giorni seguenti, avrebbe dovuto prestare servizio in altra sezione rispetto quella assegnata ad inizio di anno scolastico in quanto ancora i genitori dei suoi alunni non avevano aderito alla mensa scolastica per problemi organizzativi.

A tal proposito, visto che la Ds non aveva emanato nessun ordine di servizio scritto, interviene la coordinatrice provinciale della FGU di Siracusa, inviando, tramite pec, alla Dirigente scolastica una richiesta con oggetto: “Consegna Ordine di Servizio dell’insegnante di scuola dell’Infanzia spostata di sezione a novembre”.

La Dirigente scolastica invia l’ordine di servizio richiesto, ma c’è da evidenziare che tale ordine di servizio ha un protocollo datato 16/11/2018. Da ciò si deduce che la Dirigente Scolastica, il giorno 8 novembre, quando aveva ordinato alla docente la modifica del nuovo servizio, non aveva formalizzato l’ordine di servizio, che è stato invece stilato successivamente, e soltanto dopo la richiesta da parte dell’organizzazione sindacale.

Nell’ordine di servizio della DS c’è un vero e proprio balletto dei docenti, che, per tamponare alcune esigenze specifiche, in particolare l’assenza di una titolare e l’indisponibilità, nonostante la sua presenza a scuola, di una docente di sostegno, ha rimescolato le carte infrangendo le norme legislative e quelle del buon senso.

La coordinatrice della Gilda insegnanti di Siracusa ha chiesto l’intervento del Direttore Generale dell’USR Sicilia e del Dirigente dell’ATP di Siracusa al fine di bloccare queste operazioni illegittime e discrezionali della Dirigente Scolastica.

Ecco perché è Illegittimo questo tipo di spostamento del docente

È sempre utile ricordare, così come abbiamo fatto in altre occasioni, che dopo il ventesimo giorno di lezione, i docenti di ruolo, quelli utilizzati o in assegnazione provvisoria, quelli con supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, non potranno essere spostati in altre scuole o in altre classi e a loro non potrà essere tolta una classe già assegnata dall’inizio delle lezioni.

Si tratta di una norma volta a tutelare la continuità didattica per gli studenti. Tale norma è stata inserita nel d.lgs. 297/94 all’art.455, comma 12, in cui è scritto:” è fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato”. Molto più specifica è la circolare ministeriale n.220 del 27 settembre 2000 che riprende questa norma di tutela della continuità didattica.

Quindi è acclarato per le disposizioni di legge suddette, che il Dirigente scolastico non possa decidere, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, di modificare l’assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi e alle sezioni fatta inizialmente.