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Diritto di sciopero, siglata la preintesa per il Comparto Istruzione e Ricerca

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Nella giornata di oggi, 2 dicembre 2020, dopo ben 20 anni dalle modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla legge n. 146 del 1990, è stata firmata la Preintesa relativa all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.

Di seguito riportiamo le principali novità, così come riassunte in comunicato dell’ARAN:

1) l’incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo – introduzione delle prestazioni indispensabili e dei contingenti di personale per le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – che qualitativo – previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe, individuato al massimo nel 10% dell’orario complessivo annuo;

2) l’istituzione di una Commissione Paritetica – composta da Aran, Ministero dell’Istruzione e Sindacati – che valuterà, sulla base dei dati emersi dal monitoraggio che sta effettuando il Ministero, se il limite del 10% possa ritenersi adeguato a superare le criticità rappresentate, conciliando il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergessero criticità, le parti rivedranno l’accordo;

3) il rafforzamento dell’informazione all’utenza quale soluzione utile ad arginare il disservizio causato non tanto dall’effettiva azione di sciopero quanto dalla proclamazione della stessa (cosiddetto effetto annuncio). Sotto tale profilo l’Intesa agisce su due livelli:

a) informazione più completa agli organi di stampa, ai quali andranno indicati non solo i tempi e le modalità dell’azione di sciopero ma anche le percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi indetti dalle medesime sigle sindacali;

b) informazione più completa alle famiglie, alle quali verranno comunicate le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ad alcuni dati (rappresentatività a livello nazionale, percentuale di voti ottenuti alle elezioni RSU, percentuale di adesione nei precedenti scioperi proclamati dalle medesime sigle sindacali) volti ad agevolare una più reale valutazione dell’impatto dello sciopero, soprattutto quello indetto da sindacati che rappresentano una percentuale ridottissima di lavoratori;

4) l’adeguamento e l’armonizzazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, uniformandole a quelle degli accordi firmati negli altri comparti di contrattazione pubblica;

5) l’impegno a definire, con il prossimo CCNL, tipologie e modalità attuative di altre forme di astensione collettiva – ad esempio lo sciopero “virtuale” – che potrebbero costituire strumenti innovativi di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto all’istruzione.