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Prima ora - Notizie del 4 settembre

04.09.2026

Aspettativa sindacale non retribuita, c’è anche una recentissima interpretazione autentica ARAN

Un docente che ha un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2027 per essere stato nominato dalle graduatorie GPS 2026-2028, ci pone questo quesito: “Sarebbe possibile, dopo avere assunto servizio per assolvere la nomina a contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2027, richiedere aspettativa non retribuita per motivi sindacali e quindi ottenere la validità dell’anno scolastico dal punto di vista giuridico, della futuribile progressione di carriera e quindi avere riconosciuti i 12 punti nelle GPS 2028-2030?“.

Normativa per l’aspettativa sindacale non retribuita

Ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si dispone quanto segue: “I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali…

Quindi possiamo affermare che un docente assunto a tempo determinato può essere posto, a richiesta dell’interessato, posto in aspettativa non retribuita per motivi di incarico sindacale anche a livello provinciale.

ARAN chiarisce in modo chiaro e preciso

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola 2006/2009 c’è l’art.145, tutt’ora vigente, dove al Capo XIV sulle Disposizione Finali c’è il riferimento al PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO. In tale norma, al comma 1, è disposto che: “Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII“.

Il comma 2 dell’art.145 dice una cosa molto chiara e precisa: “Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003“.

Ma quello che è importante sottolineare è l’interpretazione autentica fatta sull’art.145 del CCNL scuola, registrata in ARAN nella data del 22 gennaio 2026, in cui si precisa: “Con il presente contratto si conferma che ai sensi dell’art. 145, commi 1 e 2, del CCNL comparto Scuola del 29 novembre 2007, il periodo svolto dal personale in posizione di distacco sindacale e di
aspettativa sindacale non retribuita è valutabile anche ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali.

Risposta al quesito del docente

Alla luce della normativa vigente e in particolare dell’interpretazione autentica siglata il 22 gennaio 2026 nella sede ARAN, si comprende che l’aspettativa non retribuita per motivi sindacali rientra pienamente nel concetto di servizio effettivo valido anche per le progressioni di carriera. Tale specificazione fa comprendere che sia a livello giuridico e anche su base economica, tale aspettativa non retribuita è valevole come servizio effettivo e quindi vale 12 punti per le graduatorie GPS.

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