Una delle operazioni più delicate che spetta alla responsabilità del dirigente scolastico, è sicuramente quella dell’assegnazione dei docenti alle classi. È utile ricordare che con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) considera l’assegnazione dei docenti alle classi come una procedura ad alto rischio corruttivo. Nel primo Collegio docenti dell’anno scolastico c’è la comunicazione dirigenziale dell’assegnazione dei docenti alle classi. I docenti dovranno fare attenzione di verificare se il dirigente scoalstico si sia attenuto agli specifici criteri generali decisi dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi.
È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94, il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.
I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto devono essere pubblicati all’albo della scuola come previsto dall’art.43, comma 1 del d.lgs. 297/1994.
Quindi appare chiaro che il dirigente scolastico debba tenere conto, nel momento che individua i docenti da assegnare alle classi, dei criteri generali disposti dal Consiglio di Istituto e delle proposte avanzate, in caso ce ne fossero, dai docenti in sede di Collegio. Tali criteri diventano vincolanti per le scelte che dovrà adottare il dirigente scolastico. È importante sottolineare che tra i criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto, c’è quasi sempre la continuità didattica del docente che è titolare da più di un anno nella scuola e proprio nelle classi. Tra i criteri potrebbero esserci anche quelli di particolari esigenze del docente di transitare in altre classi per motivi di oggettive difficoltà ambientali, sulla base dell’anzianità e della posizione in graduatoria di Istituto.
Giudice del lavoro di Potenza con la sentenza n.60/2022, che è stata pronunciata nell’ambito di una causa civile iscritta al n. 1192/2020 R.G., e il cui ricorso è stato patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti della Basilicata, ha sancito la necessità, in senso cogente, del rispetto dirigenziale dei criteri deliberati dagli Organi collegiali della scuola riguardo l’assegnazione dei docenti alle classi.
È utile sapere che con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico. La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma 2, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“