Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Marcello Di Iorio, socio SIDELS, affrontano una questione di grande attualità per molti insegnanti: la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato per i docenti di religione cattolica (IRC). Una prassi diffusa, ma che potrebbe configurarsi come illegittima secondo il diritto europeo.
L’appuntamento è per giovedì 17 luglio alle ore 16.00 ed è possibile seguirlo sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola, con spazio alle domande del pubblico.
Il punto centrale è che, in assenza di ragioni oggettive e di un sistema di stabilizzazione efficace, il rinnovo continuo dei contratti annuali si traduce in un abuso, sanzionabile con un risarcimento del danno. Questo però non viene riconosciuto in automatico: è necessario presentare ricorso al giudice del lavoro. Il diritto al risarcimento ha prescrizione decennale.
Tutti i docenti IRC a tempo determinato, inclusi coloro che saranno immessi in ruolo con il prossimo concorso, possono richiedere l’indennizzo per il periodo precedente all’immissione.
L’insegnamento della religione è garantito dalla Legge 121/1985, con incarichi conferiti d’intesa tra il dirigente scolastico e l’autorità ecclesiastica. La Legge 186/2003 distingue tra docenti di ruolo (il 70% dei posti) e non di ruolo (il restante 30%), lasciando questi ultimi in una condizione di instabilità. Ma secondo la Corte di Giustizia Europea, questa distinzione non costituisce una giustificazione valida per reiterare i contratti.
La sentenza del 13 gennaio 2022 (Causa C-282/2019) ha chiarito che la successione di contratti a termine, se usata per coprire esigenze permanenti e durevoli, è contraria al diritto UE. Inoltre, il mancato inserimento degli IRC nelle stabilizzazioni previste dalla legge 107/2015 rappresenta un’ulteriore anomalia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18698/2022, ha escluso la possibilità di trasformazione automatica del contratto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, ma ha confermato il diritto al risarcimento del danno, definito “eurounitario”.
Il Decreto Legge 131/2024, poi convertito nella Legge 166/2024, ha fissato le soglie del risarcimento: da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, salvo prova di danno maggiore.
Il giudice valuta:
Gli importi variano in base al grado di insegnamento (infanzia, primaria, secondaria) e alle specificità dei singoli casi. Per avviare il ricorso, è necessario essere in possesso dei contratti e della documentazione utile a dimostrare la continuità del servizio.