Fra qualche settimana sarà tempo di notifiche per i docenti perdenti posto e, in tal caso, questi docenti avranno 5 giorni di tempo per presentare istanza di mobilità in modello cartaceo da inviare tramite posta elettronica certificata alla scuola di titolarità e all’ufficio scolastico competente. In buona sostanza verso la fine del mese di aprile si potranno presentare le istanze di mobilità per i docenti soprannumerari.
Il docente soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Se invece il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
I docenti soprannumerari che vengono trasferiti d’ufficio senza presentare nessuna istanza di mobilità o i docenti perdenti posto che presentano istanza di mobilità a domanda condizionata, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per un decennio successivo al primo anno di trasferimento condizionato, purchè ogni anno del decennio richiedono il rientro in tale scuola, indicandola come prima preferenza nella domanda di mobilità. Ovviamente tale rientro va indicato nella sezione delle precedenze e nell’allegato F per la continuità del servizio.
Quindi qualora un docente fosse individuato peredente posto nell’aprile 2026 e quindi presentasse domanda di mobilità condizionata per il 2026/2027, a partire dal 2027/2028 avrebbe diritto per dieci anni, ovvero fino alla mobilità 2036/2037, a chiedere ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza. Qualora decidesse, durante questi 10 anni, di rinunciare al diritto di precedenza, non dovrà presentare istanza di mobilità con il diritto di precedenza al rientro e come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. In tal caso il docente perderebbe il diritto alla continuità tra gli anni della precedente scuola di titolarità e l’attuale scuole di titolarità.