Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha consolidato il diritto dei docenti precari con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) a ricevere il pagamento delle ferie maturate e non godute.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha ribadito che in assenza di un formale invito a fruire delle ferie il lavoratore a termine ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Sulla base di questo principio, decine di sentenze dei Tribunali del Lavoro in tutta Italia (da Milano a Napoli, da Bologna a Palermo) hanno dato ragione ai precari: tutti i docenti con contratti di supplenza fino al 30 giugno possono ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
La Cassazione aveva già precisato in passato (sent. n. 16715/2024) che, perché il datore di lavoro possa sottrarre automaticamente le ferie maturate, devono essere rispettate due condizioni cumulative:
Se questa doppia comunicazione non viene effettuata, la decurtazione automatica è illegittima e il docente conserva il diritto a essere pagato per i giorni maturati. Questo orientamento è conforme anche al diritto europeo (direttiva UE 2003/88/CE): la Corte di Giustizia UE ha più volte stabilito che il lavoratore non può essere penalizzato per non aver chiesto le ferie se non è stato informato correttamente dal datore di lavoro.
Pronunce favorevoli dei tribunali del lavoro
Sono ormai numerosissimi i Tribunali ordinari – in funzione di Giudici del Lavoro – che hanno accolto i ricorsi dei supplenti al 30 giugno patrocinati dagli avv.ti Giannattasio. Ad esempio, hanno ottenuto sentenze favorevoli (con condanna del M.I.M. al risarcimento) i seguenti giudizi:
In molti casi, grazie ai ricorsi vinti dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio (Giustizia Scuola), gli importi riconosciuti superano anche 1.500€ per ogni anno scolastico, con la possibilità di recuperare le somme relative ai contratti stipulati negli ultimi 10 anni.
Chi può fare ricorso e come
Possono proporre ricorso tutti i docenti precari che abbiano stipulato almeno un contratto di supplenza fino al 30 giugno negli ultimi 10 anni.
Lo studio legale Giustizia Scuola degli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio – già protagonista di decine di vittorie – offre la propria assistenza sia per una preventiva valutazione circa la proponibilità dell’azione giudiziaria, sia per la fase giudiziaria vera e propria.
In conclusione, la giurisprudenza si è ormai consolidata in favore dei precari che abbiano stipulato contratti fino al termine delle attività didattiche: chi non ha mai chiesto ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non ha ricevuto gli opportuni avvisi può agire giudizialmente per ottenere la giusta indennità. Gli importi in gioco sono significativi (oltre 1.500€ per ciascun anno scolastico) e pertanto merita valutare un’azione legale. In ogni caso, per approfondire il tema e verificare le modalità operative, il sito giustiziascuola.com mette a disposizione i riferimenti degli avvocati Giannattasio e le istruzioni per il ricorso.
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