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Docenti precari al 30 giugno: riconosciuto il diritto all’indennità per ferie non godute

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Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha consolidato il diritto dei docenti precari con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) a ricevere il pagamento delle ferie maturate e non godute.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha ribadito che in assenza di un formale invito a fruire delle ferie il lavoratore a termine ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti. Sulla base di questo principio, decine di sentenze dei Tribunali del Lavoro in tutta Italia (da Milano a Napoli, da Bologna a Palermo) hanno dato ragione ai precari: tutti i docenti con contratti di supplenza fino al 30 giugno possono ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

La Cassazione aveva già precisato in passato (sent. n. 16715/2024) che, perché il datore di lavoro possa sottrarre automaticamente le ferie maturate, devono essere rispettate due condizioni cumulative:

  • deve esserci un invito formale della scuola al docente a fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni;
  • deve esserci un avviso chiaro e formale che – in mancanza di tale richiesta – il docente perderebbe le ferie stesse e il relativo diritto alla monetizzazione.

Se questa doppia comunicazione non viene effettuata, la decurtazione automatica è illegittima e il docente conserva il diritto a essere pagato per i giorni maturati. Questo orientamento è conforme anche al diritto europeo (direttiva UE 2003/88/CE): la Corte di Giustizia UE ha più volte stabilito che il lavoratore non può essere penalizzato per non aver chiesto le ferie se non è stato informato correttamente dal datore di lavoro.

Pronunce favorevoli dei tribunali del lavoro

Sono ormai numerosissimi i Tribunali ordinari – in funzione di Giudici del Lavoro – che hanno accolto i ricorsi dei supplenti al 30 giugno patrocinati dagli avv.ti Giannattasio. Ad esempio, hanno ottenuto sentenze favorevoli (con condanna del M.I.M. al risarcimento) i seguenti giudizi:

  • Milano (Sez. Lavoro, sent. n. 1756/2025) – ricorso patrocinato dagli avv. Salvatore e Andrea Giannattasio (studio Giustizia Scuola, www.giustiziascuola.com), accoglimento integrale con condanna del Ministero a pagare ingenti somme per ferie non godute.
  • Napoli (sent. n. 4670/2025) – esito analogo: condanna del Miur a risarcire i precari per le ferie attribuite d’ufficio.
  • Grosseto (sent. n. 201/2025) – confermata la tesi dei ricorrenti: indennità dovuta per ferie non godute.
  • Corte d’Appello di Torino (sent. n. 24/2025) – riforma la Sentenza del Tribunale di Torino, riconoscendo il diritto del ricorrente ad un’ingente somma di denaro.
  • Roma (sent. n. 6891/2025),  Asti (sent. n. 100/2025),  Bologna (sent. n. 648/2025),  Parma (sent. n. 227/2025) – analoghe pronunce favorevoli hanno riconosciuto indennità per ferie non godute a supplenti titolari di contratti fino al termine delle attività didattiche.

In molti casi, grazie ai ricorsi vinti dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio (Giustizia Scuola), gli importi riconosciuti superano anche 1.500€ per ogni anno scolastico, con la possibilità di recuperare le somme relative ai contratti stipulati negli ultimi 10 anni.

Chi può fare ricorso e come

Possono proporre ricorso tutti i docenti precari che abbiano stipulato almeno un contratto di supplenza fino al 30 giugno negli ultimi 10 anni.

Lo studio legale Giustizia Scuola degli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio – già protagonista di decine di vittorie – offre la propria assistenza sia per una preventiva valutazione circa la proponibilità dell’azione giudiziaria, sia per la fase giudiziaria vera e propria.

In conclusione, la giurisprudenza si è ormai consolidata in favore dei precari che abbiano stipulato contratti fino al termine delle attività didattiche: chi non ha mai chiesto ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non ha ricevuto gli opportuni avvisi può agire giudizialmente per ottenere la giusta indennità. Gli importi in gioco sono significativi (oltre 1.500€ per ciascun anno scolastico) e pertanto merita valutare un’azione legale. In ogni caso, per approfondire il tema e verificare le modalità operative, il sito giustiziascuola.com mette a disposizione i riferimenti degli avvocati Giannattasio e le istruzioni per il ricorso.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO