I docenti precari che hanno maturato almeno nove anni di servizio utile non possono continuare a essere retribuiti come se fossero al primo incarico. A parità di mansioni, responsabilità e anzianità, hanno diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi assunti a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, nel settore scolastico, il servizio prestato attraverso contratti a termine deve essere considerato ai fini della progressione economica.
Le disposizioni contrattuali che mantengono il docente precario nella fascia stipendiale iniziale, senza tenere conto dell’anzianità maturata, devono essere disapplicate perché contrastano con il diritto dell’Unione europea.
La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE vieta infatti qualsiasi trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che la differenza sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto di essere precari non può quindi giustificare uno stipendio inferiore.
Chi ha maturato l’anzianità necessaria può aderire al ricorso dinanzi al Tribunale del lavoro, patrocinato dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio di GiustiziaScuola, per ottenere il riconoscimento della corretta fascia stipendiale, il conseguente aumento della retribuzione e il pagamento delle differenze economiche arretrate ancora recuperabili.
Le pronunce favorevoli già ottenute dai legali presso i Tribunali di Milano, Verbania, Bergamo, Imperia e altre sedi confermano la solidità della tutela rivendicata e l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della progressione stipendiale maturata dai docenti precari.
Per maggiori informazioni su come aderire al ricorso https://giustiziascuola.com/ricorso-scatti-stipendiali-docenti-precari/
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