Il Coordinamento Docenti Precariintende replicare a quanto sostengono i docenti idonei, così come oggi ripostato dalla vostra testata
Nessuno vuole negare le aspettative degli idonei, ma occorre anche che i precari rivendichino i propri diritti, affinché una categoria non finisca per tutelare esclusivamente i propri interessi a discapito di un’altra. Solo facendo fronte comune e difendendo i diritti di tutti si può evitare di alimentare divisioni e contrapposizioni.
Spieghiamo quindi perché il doppio canale è la soluzione utile per tutti.
L’articolo 97 della Costituzione, al quarto comma, stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Quindi la stessa Costituzione prevede espressamente una deroga, rimettendo alla legge la possibilità di disciplinare situazioni particolari e contingenti. È esattamente ciò che è accaduto, ad esempio, con la legge 417 del 1989 che ha introdotto il doppio canale di reclutamento utilizzato tra il 1989 e il 1999 oppure con la legge n. 107 del 2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, o ancora con il Dlgs 59/2017 che ha previsto il FIT del 2018. Non si tratta, quindi, di un’anomalia in sé: quando si verificano situazioni di abuso o di reiterazione dei contratti a tempo determinato, il legislatore può e deve intervenire con strumenti finalizzati alla stabilizzazione e alla soluzione di una situazione divenuta strutturale.
La reiterazione strutturale dei contratti a tempo determinato, quando si protrae nel tempo e viene utilizzata per coprire esigenze che hanno carattere sostanzialmente permanente, può configurare un abuso, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, oltre che dalla stessa Commissione europea, che ha più volte contestato all’Italia l’utilizzo abusivo dei contratti a termine nel settore pubblico e, in particolare, nella scuola. Pertanto, ci troviamo pienamente nell’ambito di quelle situazioni eccezionali di reiterazione del precariato che possono, e anzi devono, giustificare l’adozione di misure diverse di reclutamento.
E il fatto che nell’arco di circa quattro decenni (1989-2026) siano già intervenuti più volte provvedimenti normativi volti a fronteggiare situazioni analoghe dimostra proprio che il fenomeno del precariato non può essere considerato episodico o fisiologico, ma presenta caratteri strutturali che richiedono interventi di sistema, come appunto il doppio canale di reclutamento come misura stabile e ordinaria.
Non si tratta quindi di cambiare le regole a seconda del momento o realizzare strade diverse per altri candidati, ma di trovare soluzioni a un problema che non può più essere rimandato. I percorsi alternativi basati esclusivamente sui titoli e sul servizio sono regolarmente previsti dalla Costituzione e utilizzati sia in ambito del comparto Istruzione (si veda l’assunzione dei docenti di sostegno dalla prima fascia GPS o degli ATA) sia in tutti gli altri comparti della Pubblica Amministrazione. Perché per la scuola un simile sistema di reclutamento desta tanto scalpore, se negli altri comparti della P.A. i concorsi per stabilizzare i candidati con determinati requisiti di servizio sono all’ordine del giorno? Non si tratta di rubare nulla a nessuno, dal momento che il doppio canale prevederebbe l’assunzione sui posti vacanti per il 50% dalle graduatorie concorsuali e il restante 50% dalle GPS. Anzi, per gli idonei le possibilità sarebbero raddoppiate, in quanto, oltre alle GM, potrebbero trovarsi in posizione utile per il ruolo anche dalle GPS. Il sistema del concorso, sia quello per esami (idonei) che quello per titoli (precari), vale così per tutti.
Tra l’altro, si ricorda che un sistema a doppio canale esiste già, in quanto anche attualmente i posti vacanti vengono regolarmente divisi a metà tra candidati presenti nelle GAE e vincitori dei concorsi. E soprattutto, un punto va chiarito: l’idoneo non è il vincitore del concorso. Equiparare automaticamente le due posizioni significa confondere istituti giuridici differenti.
Non solo, per gli idonei le regole sono state cambiate, in quanto inizialmente la loro figura non era neanche prevista.
Quanto al rispetto delle procedure selettive, il principio della selezione delle GPS si basa sui titoli e sul servizio, che costituiscono prova concorsuale selettiva di accesso ai ruoli a tutti gli effetti, come avviene già – come detto – per il sostegno, per gli ATA, e per gli altri comparti della P.A. O si ritiene che tutti quelli che hanno affrontato un concorso riservato per titoli siano degli abusivi? Nessuna scorciatoia quindi, nessuna sanatoria, ma, come ampiamente illustrato, il doppio canale è a norma di legge e non si discosterebbe da tutte le procedure previste dallo Stato, come accaduto anche in passato. Le procedure basate solo sul servizio sono selettive a tutti gli effetti.
Se, in conclusione, esperienza e valutazione professionale non sono la stessa cosa, è giusto valorizzarle entrambe e l’unico strumento idoneo per farlo è il doppio canale di reclutamento (metà dei posti vacanti alle GM e metà alle GPS). Così verrebbero pienamente riconosciuti e non verrebbero messi da parte né il valore delle procedure concorsuali affrontate dagli idonei né il merito, che è attribuibile anche a chi supera procedure per titoli e servizio, avendo negli anni garantito il funzionamento delle scuole. I precari vedrebbero valorizzate l’esperienza maturata sul campo e la formazione e le competenze disciplinari e didattiche acquisite in classe. Alla luce di tutto ciò non si capisce perchè gli idonei dovrebbero essere assunti prima dei precari.
COORDINAMENTO DOCENTI PRECARI