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Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche

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Con Nota 1647 del 25 febbraio 2015 il Miur ha comunicato quali saranno i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2015/2016.

Secondo la legge finanziaria 1988 i limiti di reddito devono essere rivalutati in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato, che per il 2015 è pari a 0,6 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:

 

Per i nuclei familiari

formati dal seguente

numero di persone

Limite massimo di

reddito per l’anno

scolastico

2014/2015 riferito

all’anno dimposta

2013

Rivalutazione in

ragione dello 0,6%

Con arrotondamento

all’unità di euro

superiore

Limite massimo di

reddito espresso in

euro per la.s.

2015/2016 riferito

allanno d’imposta

2014

1

5.251,00

32,00

5.283,00

2

8.708,00

52,00

8.760,00

3

11.192,00

.67,00

11.259,00

4

13.367,00

80,00

13.447,00

5

15.540,00

93,00

15.633,00

6

17.612,00

106,00

17.718,00

7 e oltre

19.680,00

118,00

19.798,00

Queste, invece, sono gli importi delle tasse scolastiche determinati dal D.P.C.M. 18 maggio 1990:

  • tassa di iscrizione (euro 6,04);
  • tassa di frequenza (euro 15,;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; l’esonero è esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2015/2016, essendo rimasto immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile “una tantum” all’atto dell’iscrizione al quarto anno.

Inoltre, come precisato dall’art. 23 della O.M. n. 37 del 19 maggio 2014, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.