Una delle domande classiche che ci vengono poste in questo periodo di fine lezioni à la seguente: “Come si calcolano le ferie dei docenti di ruolo, come devono essere richieste e per in quali mesi possono essere fruite?“.
Le ferie rappresentano un diritto costituzionale e irrinunciabile, tale diritto spetta a tutto il personale docente e ata. Quindi possiamo affermare che la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo sono di fatto obbligatorie. L’istituto giuridico delle ferie è regolato per i docenti e ata con contratto a tempo indeterminato dall’art.13 del CCLN scuola 2006-2009 che è tutt’ora vigente nonostante siano stati firmati contratti colletivi nazionali successivi.
Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
È utile sapere che il docente di ruolo che si trova in regime di part time verticale su tre giorni alla settimana, vede ridurre le proprie ferie al 50% rispetto ai docenti full time, cioè 16 giorni al posto di 32 se ha un’anzianità di ruolo superiore al triennio, mentre spettano 15 giorni di ferie al docente in part time verticale con un’anzianità di ruolo entro il triennio.
Le ferie dei docenti di ruolo si riducono anche per le assenze dovute ad aspettativa non retribuita ai sensi dell’art.18 del CCNL scuola 2006/2009 riferito ai motivi familiari, di studio o per svolgere altra attività lavorativa, per il congedo biennale per assistere un familiare ai sensi dell’art.42 del d.lgs.151/2001 che, anche se retribuito, riduce il calcolo delle ferie da fruire per l’intero anno scolastico.
Anche la situazione del docente di ruolo in malattia non retribuita per avere superato i 18 mesi di assenza per malatia, entra nelle tipoligie di assenza che riduce il calcolo delle ferie.