Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile per tutto il personale scolastico, docente e ATA, sancito dall’art. 13 del CCNL 2006/2009 e recepito nei contratti successivi. La loro finalità è tutelare la salute del lavoratore e consentire il recupero delle energie psicofisiche. La richiesta va presentata al dirigente scolastico, che è tenuto a valutarla compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il numero di giorni di ferie non è uguale per tutti: la normativa distingue in base all’anzianità. I docenti di ruolo maturano:
Il diritto spetta anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, comprese le supplenze brevi e saltuarie, in proporzione al servizio effettivamente svolto. Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle ferie si calcola in dodicesimi: ogni mese intero conta, e la frazione superiore a quindici giorni viene equiparata a un mese pieno.
Un aspetto che genera spesso confusione riguarda il calcolo dei giorni. Le ferie si misurano in giorni lavorativi e non in settimane, con alcune regole precise:
Per il personale con contratto part-time il calcolo delle ferie varia a seconda della tipologia di orario.
La distinzione tra le due forme di part-time è quindi determinante per evitare calcoli errati che potrebbero penalizzare il dipendente.