La normativa scolastica italiana, in merito all’inclusione delle persone con disabilità, merita particolare attenzione nella misura in cui, pur se lentamente, ha posto in essere i principi costituzionali volti a garantire i diritti delle persone con disabilità, non solo attuando il principio previsto dell’art. 34, aprendo la scuola di ogni ordine e grado, ma anche garantendo loro la rimozione di ogni ostacolo che, di fatto, impedisce il pieno sviluppo della persona umana.
Con la legge 118 del 1971, è stato previsto l’abolizione delle classi differenziali e l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni, anche se per l’attuazione di tale principio si è dovuto aspettate, la legge 517 del 1977 con la quale sono stati abolite definitivamente le classi differenziali e, in riscontro al documento Falcucci, introdotto il principio dell’integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola primaria, garantendo loro il diritto a ricevere un’educazione e un’istruzione adeguata alle loro capacità.
L’estensione dell’integrazione degli alunni nelle classi comuni della scuola superiore è attuata dal 1987 a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha esteso il suddetto principio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Il 1992 segna una tappa importantissima per le persone con disabilità nella misura in cui, la legge quadro 104, garantisce ai minori il pieno diritto allo studio, da esercitare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, attraverso:
• Inclusione nelle classi comuni;
• Insegnante di sostegno specializzato;
• Assistenza all’autonomia e alla comunicazione;
• Trasporti e servizi di supporto.
Anche se non introducono delle novità, danno una linea di raccordo alle normative esistenti e nel rafforzare il modello italiano dell’inclusione e offrono orientamenti pedagogici e organizzativi adeguati al fine di promuovere una cultura dell’inclusione nella scuola come comunità dove tutti dal dirigente al personale ATA assumono una valenza di collaborazione educativa con le famiglie.
La suddetta legge nel riconoscere le esigenze di intervenire nei soggetti con DSA (disturbi specifici d’apprendimento), riconosce: La dislessia, la disortografia, la disgrafia e la didascalia quali disturbi di origine neurobiologica, non legati a deficit cognitivi o sensoriali. Dal punto di vista didattico, la normativa ha introdotto il PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel quale sono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi oltre ai criteri di valutazione al fine di consentire a detti soggetti di:
• Apprendere secondo il proprio stile cognitivo;
• Raggiungere il successo formativo.
La direttiva BES ha il merito di introdurre nel sistema scolastico gli alunni con Bisogni Educativi speciali; secondo la direttiva ogni alunno può avere bisogni educativi speciali, anche temporanei, derivanti da:
• Svantaggio socio-economico;
• Svantaggio linguistico e culturale;
• Difficoltà emotive, comportamentali, relazionali;
• Disturbi evolutivi specifici non rientranti nei DSA (es. ADHD, funzionamento cognitivo limite).
Per i quali la scuola può attivare un PDP anche senza diagnosi, sulla base di osservazioni pedagogiche e attuare interventi personalizzati capaci di rispondere ai bisogni di tutti gli alunni.
Il D.Lgs. 66/2017 nel riformare l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ha stabilito un nuovo modello fondato sui principi della centralità del progetto di vita e sul PEI elaborato dal GLO composto di docenti curricolari, docente di sostegno, genitori, figure professionali, dirigente scolastico (o delegato), in relazione agli obiettivi educativi e didattici e alle risorse professionali e alle ore di sostegno.
Il D.Lgs. 62/2024 riforma profondamente il sistema di accertamento della disabilità, introduce il concetto di funzionamento, supera la logica della “diagnosi” come unico criterio, ponendosi come obiettivo quello di garantire diritti uniformi, procedure semplificate e maggiore accessibilità per le persone con disabilità compreso gli alunni in età scolare.
Il decreto si pone il fine di:
• Semplificare le procedure di riconoscimento della disabilità;
• Uniformare criteri e documenti;
• Ridurre tempi e passaggi burocratici;
• Garantire diritti esigibili in modo più rapido;
• Introdurre un modello basato sul funzionamento (ICF).
1 domanda ) Quale legge ha abolito le classi differenziali per gli alunni svantaggiati?
c) legge 104 del 5 febbraio 1992 d) Legge 517 del 4 agosto 1977 e) legge 59 del 15 marzo 1997 e) Legge n.185 del 23 febbraio 2006 Risposta corretta d)
2 domanda) Il Piano Educativo Personalizzato (PEI) prevede?
a) la riduzione del numero di alunni nelle classi dove è presente un disabile
b) la predisposizione di classi specifiche per i disabili c) quando è necessaria la figura del docente di sostegno d) la definizione degli obiettivi educativi per alunni con disabilità e) la modifica del profilo di funzionamento Risposta corretta d)
3 domanda) Quale legge ha introdotto il PEI?
4 domanda) Quali disturbi specifici di apprendimento sono riconosciuti dalla Legge nº 170/2010?
a)Autismo, ADHD, e dislessia b) Discalculia, disortografia, e sindrome di Down c) Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia d) Dislessia, ansia scolastica, e disortografia e) disturbi mentali, dislesssia, disgrafia. Risposta corretta c
5 domanda) Chi sono i soggetti individuati con l’acronimo BES?
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