Con un inaspettato dietro front rispetto ai principi di diritto enunciati fino allo scorso anno, la Corte di Cassazione chiarisce, tornando in qualche modo sui suoi stessi passi, che ai docenti precari non spetta l’indennità per le ferie non godute relativamente ai periodi di sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico.
In esito all’udienza dello scorso 20 maggio, in seguito al rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Appello di Torino, dopo appena una settimana, la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza con cui risponde ai quesiti posti dalla Corte torinese.
I Giudici piemontesi avevano chiesto alla Cassazione di chiarire, se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni e se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937/1977 (le c.d. festività soppresse) indipendentemente da esplicita domanda del docente.
La sezione lavoro della Suprema Corte ha reso la sua interpretazione sulla questione, enunciando il principio di diritto secondo cui ai docenti precari, sia destinatari di supplenze temporanee che di contratti fino al termine delle attività didattiche, spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute nell’anno scolastico, limitatamente alla differenza fra i giorni spettanti in quell’anno e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle lezioni stesse, in cui è consentito di fruirne, senza che sia necessario un apposito avviso del dirigente scolastico.
L’avviso del dirigente scolastico, secondo la Corte, resta comunque necessario per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative.
I medesimi principi, ha precisato inoltre la Corte, trovano applicazione alle c.d. festività soppresse, che il personale docente precario deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
Si tratta, a ben vedere, di una lettura piuttosto restrittiva delle norme di riferimento che, quantomeno per il momento, mette al riparo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dalle migliaia di ricorsi già pendenti in tutta Italia i quali, in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione, vedranno certamente ridimensionati gli importi liquidati a titolo di indennità per le ferie non godute.
Sulla questione potrebbe tuttavia tornare ad esprimersi la Corte di Giustizia europea, nel momento in cui qualche Giudice del lavoro, non condividendo la lettura offerta dalla Cassazione, dovesse sollevare la questione pregiudiziale comunitaria per una possibile disparità di trattamento tra docenti precari e docenti di ruolo in ordine alle modalità di fruizione delle ferie durante l’anno scolastico.