Per il personale ATA la gestione delle ferie segue regole diverse rispetto a quelle previste per i docenti. Le disposizioni contrattuali disciplinano infatti modalità di fruizione, durata e casi particolari legati all’organizzazione del servizio scolastico.
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico cresce l’interesse del personale amministrativo, tecnico e ausiliario verso le procedure da seguire per richiedere le ferie e per conoscere i propri diritti in caso di mancata fruizione.
Le ferie del personale ATA, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, sono disciplinate dal CCNL Scuola vigente e dalle disposizioni dei precedenti contratti non modificate e tuttora in vigore.
Per il personale a tempo indeterminato il numero dei giorni di ferie varia in base agli anni di servizio prestati. Fino a tre anni di servizio spettano 30 giorni di ferie per anno scolastico, mentre dal quarto anno in poi i giorni diventano 32.
Ai fini del calcolo dei tre anni sono considerati validi anche gli anni di servizio prestati fuori ruolo.
Le regole si differenziano invece per il personale assunto con contratto a tempo determinato, per il quale il contratto distingue tra incarichi annuali e supplenze brevi.
Per il personale ATA con contratto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno è previsto lo stesso numero di giorni di ferie riconosciuto al personale a tempo indeterminato.
Diversa è invece la situazione del personale impegnato con supplenze brevi e saltuarie, per il quale le ferie vengono calcolate in proporzione al servizio effettivamente prestato.
La durata del rapporto di lavoro rappresenta quindi l’elemento determinante per stabilire il numero delle giornate spettanti.
A differenza dei docenti, che possono fruire delle ferie esclusivamente durante la sospensione delle attività didattiche, il personale ATA può utilizzarle nel corso dell’intero anno scolastico, purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.
Le ferie possono essere fruite anche in modo frazionato, ma il contratto prevede l’obbligo di godere di un periodo continuativo di almeno 15 giorni durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto e comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Nel caso in cui l’attività lavorativa sia organizzata su cinque giorni settimanali, il sesto giorno viene comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.
Qualora il personale ATA non possa usufruire delle ferie spettanti per esigenze di servizio oppure per altri motivi, come malattia o maternità, i giorni residui possono essere fruiti entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.
Per quanto riguarda la procedura, le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico, tenendo conto dell’eventuale programmazione predisposta dall’ex DSGA in accordo con la dirigenza.
L’eventuale diniego può essere disposto soltanto in presenza di motivate e oggettive ragioni di servizio, come previsto dalla disciplina contrattuale.