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Fondo Scuola Espero: un diritto contrattuale

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Diritti e doveri nel lavoro sono regolati dalle leggi e dai contratti. Il Fondo di previdenza complementare Espero nasce da un accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro, rappresentato dall’agenzia per la rappresentanza negoziale (Aran). Le organizzazioni sindacali più rappresentative e l’Aran hanno istituito nel 2001 il Fondo Espero per tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale scuola e alta formazione artistica e musicale.

Iscrivendosi ad Espero si può contare sul contributo del datore di lavoro; si fruisce delle deduzioni fiscali; qualora non si raggiungessero i requisiti minimi per l’erogazione della rendita si ha diritto a riscattare l’intera posizione individuale maturata. Il versamento minimo è pari all’ 1% della retribuzione, ma si può anche decidere di versare di più; il capitale si raddoppia prima ancora di maturare interessi perché il datore di lavoro versa un altro 1%.

Per usufruire della deduzione fiscale non si deve fare nulla, l’agevolazione prevista per gli aderenti ai fondi negoziali ai fini previdenziali è riconosciuta dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga.

La contribuzione dà diritto ad una rendita, che integrerà la pensione Inps, o ad un capitale. Se nel corso degli anni sorge una necessità, come spese sanitarie, ristrutturazione o acquisto di prima casa si può chiedere un’anticipazione. Una volta andati in pensione si può lasciare il capitale o parte di esso investito nel Fondo.

L’iscrizione, esclusivamente on line, prevede che si possa controllare continuamente l’andamento del proprio risparmio previdenziale.

Espero è anche sui social con Facebook, Instagram e Youtube.

Per approfondimenti:

www.fondoespero.it[email protected] – tel 06 5227 9155

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”, della Nota informativa.

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