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Foto minori sul Web, la distrazione del Miur

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Foto minori sul web, un post ministeriale contraddice le indicazioni di alcuni esperti. Mi auguro che le decisioni dei DPO, riescano a coniugare la prudenza con l’esigenza di documentare le attività di un Istituto.

Foto minori sul web, la foto contradditoria del Miur

Sul sito del Miur è comparso un post ” Terremoto, via libera al potenziamento dell’organico delle scuole nelle aree colpite” E fin qui nulla di strano. Colpisce la foto dove sono ripresi tre minori in primo piano (l’immagine da me postata “nasconde” i visi).
Questa contraddice l’indicazione di alcuni autorevoli esperti come A. Armone che basandosi sul Decreto 196/2003 articolo 19 comma 2 (“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”) sostiene la tesi che l’istituzione non è obbligata a pubblicare immagini o video sul sito web istituzionale. In altri termini: se non è obbligatorio, perché rischiare?

Una tesi, spesso contraddetta

Personalmente non condivido la posizione. Se fosse universalmente condivisa la tesi, non si comprendono interventi come   il “Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole), che il Gruppo di lavoro Articolo 29 ( Gruppo dei Garanti europei) per la protezione dei dati ha adottato l’11 febbraio 2009
Cap. 2 “Vita scolastica” lettera e.
Si legge “Spesso le scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. Si deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le finalità perseguite . I minori e i loro rappresentanti devono essere informati della pubblicazione (il grassetto è del sottoscritto). Se la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o del minore, se è già maturo)”.

Un altro contributo che sostiene la tesi della pubblicazione, dietro consenso del genitore, è di M. Monteleone 

Un augurio, una speranza

Questa è la situazione. A breve avremo il responso, attraverso le prescrizioni dei diversi DPO ( responsabile del trattamento dei dati personali) nominati dalle singole scuole o da reti.
Mi augurio che prevalga la soluzione che coniughi la dovuta prudenza con le esigenze di documentazione delle attività. Del resto è richiesto anche dal Miur. Penso ai Pon e soprattutto a quello relativo alla “Creatività e cittadinanza digitale”, caratterizzato richiesta (non opzionale) di inserire un modulo sul cyberbullismo che richiederà “corti” realizzati e dai ragazzi-attori.

Caratteristiche della liberatoria

Quali caratteristiche deve avere la liberatoria, attraverso la quale si ottiene da  entrambi i genitori (in caso di un minorenne) il consenso al trattamento del dato personale?
Innanzitutto deve caratterizzarsi per  la  “prudenza e cautela”, criteri  espressi dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale. La richiesta di consenso  deve essere comprensibile, semplice, chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di “documentare le attività formative” ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di “area riservata” con password, come indicato dal documento del gruppo dei garanti europei o la pagina social in modalità di gruppo chiuso) e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.

di Gianfranco Scialpi