Salgono a 87 le faq pubblicate dal Ministero per la presentazione della domanda per le GPS 2026/2028. Ricordiamo che la scadenza per l’invio delle istanze è il 16 marzo 2026.
L’ultima faq fornisce chiarimenti sui servizi svolti su posti di didattica differenziata.
I servizi di insegnamento svolti su posti di didattica differenziata (“Montessori” o altre tipologie), a prescindere dal grado di scuola, vanno dichiarati e sono valutabili come servizi specifici sul posto comune del relativo grado.
I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.
La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.
Per i servizi svolti sulle classi di concorso che sono state oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20, 21 e 22.
Per le classi di concorso oggetto di accorpamento, i servizi svolti entro il 31/08/2024 continuano ad essere valutati distintamente sulle due classi di concorso. Pertanto, saranno valutati come specifici solo se prestati sulla classe di concorso richiesta. I servizi a partire dall’a.s. 2024/25 saranno invece valutati come specifici per entrambe le classi di concorso.
La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:
– per i servizi prestati fino all’a.s. 2024/25 compreso, riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;
– per i servizi prestati nell’a.s. 2025/26, riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza qui allegata.
Il servizio svolto fino al 31/08/2025 e dichiarato con il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, sarà valutato nel seguente modo:
– fino all’a.s. 2023/24 come specifico se prestato sulla medesima classe di concorso per la quale si richiede la valutazione e come aspecifico sull’altra classe di concorso oggetto di accorpamento;
– nell’a.s. 2024/25 come specifico per entrambe le classi di concorso accorpate. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM01 (ex A001), sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01 (ex A017).
Il servizio svolto dall’1/09/2025 e dichiarato con il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, sarà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2025/26 sulla classe di concorso AM01, sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01.
No. Il servizio su sostegno vale come servizio specifico esclusivamente per le classi di concorso del medesimo grado del sostegno. Tale servizio è valutabile come specifico su tutte le classi di concorso del medesimo grado e non soltanto sulla classe di concorso che ha determinato la nomina da graduatorie incrociate.
Il servizio deve essere dichiarato come prestato sulla classe di concorso A023, indicando la scuola presso cui è stato prestato. Il servizio sarà considerato specifico per la classe di concorso A023 sia se prestato nella scuola secondaria di primo grado che se prestato nella scuola secondaria di secondo grado.
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
– per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o, per la scuola dell’Infanzia e primaria, sullo specifico grado di istruzione;
– per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.
Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.
Relativamente alle classi di concorso accorpate, di cui al D.M. n. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20,21 e 22.
Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.
SI, ai sensi del punto C delle tabelle di valutazione dei titoli, il servizio prestato nelle istituzioni statali e paritarie all’estero è valutabile nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.
No. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.
Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).