Il TAR Lazio interviene sulla controversa gestione delle domande di inserimento nelle GPS 2026/2028. Con due decreti monocratici, il Presidente della Quarta Sezione Bis ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di esclusione adottati da alcuni Uffici Scolastici Territoriali, i quali avevano negato l’attivazione del soccorso istruttorio ai docenti che non avevano materialmente allegato il titolo conseguito all’estero alla domanda telematica. I ricorrenti sono stati pertanto riammessi con riserva nelle graduatorie del biennio 2026/2028.
La questione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 7, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina l’aggiornamento delle GPS.
La norma prevede che i titoli di studio, le abilitazioni e le specializzazioni conseguiti all’estero e non ancora riconosciuti in Italia debbano essere allegati alla domanda a pena di esclusione, unitamente a una traduzione certificata in lingua italiana.
Numerosi candidati, pur in possesso del titolo estero, non avevano materialmente allegato il documento alla domanda telematica.
Diversi Uffici Scolastici provinciali, tramite circolari o note di indirizzo, hanno assunto una posizione netta: no al soccorso istruttorio e no alla regolarizzazione postuma. Tali provvedimenti hanno respinto in blocco reclami e diffide, argomentando che l’allegazione del titolo estero e della relativa traduzione sarebbe prevista a pena di esclusione dall’ordinanza ministerialee che:
A sostegno, l’USP richiamava l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il soccorso istruttorio non può mai tradursi in uno strumento per integrare a posteriori elementi essenziali mancanti, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Contro l’esclusione e l’interpretazione seguita dall’amministrazione scolastica due candidati in possesso di titolo estero, assistiti dall’Avv. Mariaconcetta Milone, hanno impugnato i provvedimenti di esclusione adottati dalle istituzioni scolastiche e la stessa Ordinanza Ministeriale, nella parte in cui non prevede né l’acquisizione d’ufficio del titolo — qualora già nella disponibilità dell’Amministrazione — né l’attivazione del soccorso istruttorio.
Il Presidente della Quarta Sezione Bis del Tar Lazio, investito delle istanze di misure cautelari monocratiche, ritenendo fondate le domande, nei due decreti emessi ha richiamato un precedente specifico della stessa Sezione che aveva già affrontato l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 12, della precedente O.M. n. 88 del 16 maggio 2024.
Sulla scorta di quel precedente, il TAR ha disposto la sospensione dei provvedimenti di esclusione e il reinserimento con riserva delle due ricorrenti nelle GPS per il biennio 2026/2028.
La decisione, ancorché resa in via cautelare urgente, apre uno spiraglio per tutti i candidati che si trovano nella medesima condizione: in possesso di un titolo estero sostanzialmente valido ma non materialmente allegato alla domanda di inserimento in GPS.
L’effetto immediato è che i ricorrenti vengono reinseriti nelle GPS con riserva, in attesa della decisione collegiale. Ciò significa che i candidati ora esclusi potranno partecipare alle convocazioni per le supplenze del prossimo anno scolastico, sebbene la loro posizione in graduatoria resti subordinata all’esito finale del giudizio.