Home I lettori ci scrivono Graduatorie ATA, non dimentichiamo gli “art. 59”

Graduatorie ATA, non dimentichiamo gli “art. 59”

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Si approssima il tempo della riapertura delle graduatorie di istituto ATA 2017/2020 e le prime voci corrono lungo “i corridoi degli internauta” come l’eventualità che l’aggiornamento uscirà a fine agosto 2017 e qualche richiesta al MIUR di chiamare per l’anno scolastico 2017/2018 dalle graduatorie vigenti nell’attesa delle operazioni relative alla formazione delle graduatorie d’istituto del prossimo triennio.

Si pensa, tra l’altro, di non ricorrere agli aventi diritto, ma a supplenze con termine certo.

Pare improbabile che ci si possa inventare  una data ipotetica di termine alle operazione di elaborazione delle domande di terza fascia  ATA.

Gli “art. 59” (coloro che sono di ruolo come collaboratori scolastici con titoli richiesti per il profilo di Assistente amministrativo e che decidono di accettare incarico superiore) non possono essere dimenticati nell’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018 e devono avere la certezza di poter accettare l’incarico come assistenti amministrativi, nelle more dell’aggiornamento della terza fascia, derogando alla norma che in condizione di ordinario anno scolastico non consente al collaboratore scolastico con titoli di accettare supplenze brevi senza perdere il ruolo di provenienza.

Va ricordato che nei trienni passati l’orientamento del Miur è andato in questa direzione, garantendo il diritto degli “art. 59” alla progressione professionale verticale, prevista dal CCNL comparto scuola stesso (si vedano note ministeriali n. 1655 del 20/9/2005, nota n. 13561 del 28/8/2008, nota n. 8921 dell’8/9/2014).

Si spera che i sindacati non abbandoneranno gli art. 59  e si adopereranno per continuare nel solco già tracciato e nel rispetto di tutti i lavoratori, compresi gli “ART. 59”.