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Graduatorie ATA, titoli validi se posseduti entro il 22 aprile anche se la domanda è presentata prima

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Entro il 22 aprile è possibile presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.

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I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 22 aprile anche se la domanda si presenta prima (es. il 25 marzo)?

A questa domanda ha così risposto il Ministero con apposita FAQ:

La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

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