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Graduatorie II fascia docenti, finestra semestrale dopo il 1° ottobre

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Il Miur ha pubblicato il D.M. 666 del 15 luglio 2019 recante  “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”.

Il decreto, all’rt. 1, così dispone:

I commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti:

“1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell’infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”.

In pratica, il decreto rinvia la finestra per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di seconda fascia d’istituto, consentendo l’accesso ai docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ogni anno.

L’anno scorso – scrive la Flc Cgil – l’apertura della finestra semestrale nel mese di agosto ha generato ricadute negative sull’avvio dell’anno scolastico, a causa dei ritardi nella trasmissione alle scuole delle graduatorie definitive: è evidente che una simile situazione non debba ripetersi“.
Quest’anno – conclude il sindacato – le istituzioni scolastiche dovranno misurarsi con un nuovo record di posti scoperti da attribuire a supplenza, è quindi fondamentale che tutte le graduatorie, a partire da quelle di prima fascia, siano pronte entro il 1° settembre, per consentire alle segreterie convocazioni definitive e contratti con data certa, secondo quanto  previsto dall’art. 41 c. 1 del CCNL vigente“.